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Decreto — n. 27877/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 27877/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Naples Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giulia Rossi, represented her minor son against the Happy Summer Association and Generali Italia, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposed settlement deadline waiver of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation rimborso delle spese condono delle spese procedurali spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14501/2024 R.G. proposto da : ROSSI GIULIA, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore DE MASI ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato MEANDRO RICCARDO (MNDRCR66L30C495J) -ricorrente- contro PORZIO CARLO, nella qualità - specificata in controricorso - di rappresentante dell’Associazione HAPPY SUMMER , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoDE LUCA LUIGI (DLCLGU72L09F839F) -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difesa dall’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 247/2024 depositata il 23/01/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 28/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso