Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Messina Court of Appeal judgment extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, a municipality, did not request a decision on the appeal proposal submitted by the court, while the appellee, a private individual, maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the appeal proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16346/2022 R.G. proposto da: COMUNE DI PATTI, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato RIGOLI LOREDANA (RGLLDN73L46L482V) -ricorrente- contro GIARDINA PATRIZIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI' GAETANO (GNNGTN60B26H228Q) -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 263/2022 depositata il 22/04/2022;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 16346/2022 Numero sezionale 709/2025 Numero di raccolta generale 27855/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 16346/2022 Numero sezionale 709/2025 Numero di raccolta generale 27855/2025 Data pubblicazione 20/10/2025