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Decreto — n. 27725/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27725/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27725/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25425/2024 R.G. proposto da : ROSSI MASSIMO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato DISCEPOLO MAURIZIO (DSCMRZ59M31A271A), pec: maurizio.discepolo@pecordineavvocatiancona.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) “ ope legis ” con domicilio digitale:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4021/2024depositata il 06/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27725/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali anticipi delle spese fine del processo ripetibili spese d'esecuzione assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25425/2024 R.G. proposto da : ROSSI MASSIMO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato DISCEPOLO MAURIZIO (DSCMRZ59M31A271A), pec: maurizio.discepolo@pecordineavvocatiancona.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) “ ope legis ” con domicilio digitale:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4021/2024depositata il 06/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma,