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Ordinanza Interlocutoria — n. 27692/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on standing and damages, orders renewed notification to absent parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27692/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Edil Lilli SRL's appeal against the Second Instance judgment regarding a partial eviction and damages claim. While the appeal argued errors in standing and the calculation of figurative damages, the court found the Second Instance's reasoning on standing correct and the damages assessment legally sound. Consequently, the appeal was rejected, but the court ordered a renewed notification to two absent parties due to missing proof of service.

Regesto Legislator

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Art. 111, 360 n. 5 c.p.c.; Art. 1264 c.c.: The Supreme Court rejects an appeal where the Second Instance correctly established the plaintiff's standing and properly assessed damages for the loss of utility of seized property, ruling that the lower court's decision stands.

Parole chiave

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standing of plaintiff figurative damages loss of utility renewed notification partial eviction restituzione di fondo cessione di crediti civili ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 111, 360 n. 5 c.p.c.
Art. 1264 c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2736 c.c.
Art. 1839 c.c.
Art. 1325 c.c.
Art. 1226 c.c.
Art. 324 c.c.
Art. 112 c.c.
Art. 342 c.c.
Art. 115 c.c.
Art. 58 t.u.b.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22759/2023 R.G. proposto da : EDIL LILLI SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DI GRAVIO PAOLO (DGRPLA69R05A515I), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARO MARCO (FRRMRC61H03H501Q), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro UNICREDIT SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato FIORETTI ANDREA (FRTNDR60S17H501Q) unitamente all'avvocato ARBASINO MARCELLO (RBSMCL72S13G388Y), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro ZEUS FINANCE SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato CICCONETTI GIANLUCA (CCCGLC68T27H501W), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro ZURIGO ASSICURAZIONI SPA, PANTALEO SANDRO e PINCI VITTORIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3705/2023 depositata il 23/5/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025dal Consigliere PAOLO PORRECA: Rilevato che la s.r.l. Edl Lilli si opponeva, ai sensi dell’art.619 c.p.c., ad esecuzioni immobiliari promosse, nei confronti di Vittorio Pinci, da Banca Provinciale di Napoli, poi divenuta Credito Emiliano s.p.a., e da Credito Italianos.p.a., poi divenuta Unicredit s.p.a.; adduceva che aveva acquistato dall’esecutato con atto trascritto prima dei pignoramenti e delle iscrizioni immobiliari, e chiedeva la condanna alle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli nonché la condanna, a titolo solidale, al risarcimento dei conseguenti danni da statuire a carico degli istituti di credito, dell’esecutato e del notaio Sandro Pantaleo, rogante l’acquisto da Pinci, per violazione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di effettuare e verificare idonee visure ipocatastali; il Tribunale pronunciava sentenza parziale di condanna dei convenuti e della compagnia di assicurazione del notaio Lloyd’s Insurance Company sa. al risarcimento dei danni da liquidare all’esito del prosieguo dell’istruttoria; con successiva sentenza lo stesso giudice liquidava i danni, assumendo a parametro il valore dei cespiti e osservando che solo tardivamente in comparsa conclusionale erano stati specificati i pregiudizi riferendosi all’esposizione debitoria della società opponente, senza che emergesse, però, alcun rapporto eziologico con i pignoramenti, per cui doveva procedersi a liquidazione equitativa, correlata, come detto, al danno da indisponibilità degli immobili; la Corte di appello, in accoglimento del gravame di Zeus Finance s.r.l., cessionaria dei crediti acquistati da Ariostos.r.l., pro soluto, e ceduti a quest’ultima da Credito Emilianos.p.a., riformava la sentenza di prime cure, disattendendo la domanda di Edil Lilli s.r.l. nei confronti di Credito Emiliano s.p.a., Credito Italiano s.p.a., Unicredit s.p.a. e Vittorio Pinci; ricorre Edil Lilli s.r.l. articolando tre motivi; resistono con controricorso Zeus Finance s.r.l., Unicredit s.p.a., Lloyd’s Insurance Company sa., mentre sono rimasti intimati Sandro Pantaleo, Vittorio Pinci e Zurigo Assicurazioni s.p.a.

Considerato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 360 n. 5 c.p.c. , 1264 c.c., 58 t.u.b., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando, ai fini della legittimazione attiva della società Zeus Finance, che vi fosse idonea prova della cessione dei crediti ovvero che quelli in questione fossero ricompresi tra quelli indicati nel prodotto avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, essendo quest’ultimo sufficiente solamente qualora non residui alcuna incertezza nella individuazione degli stessi; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2697, 2727, 2729, 2736, 1839, 1325, 1226 c.c. , 324, 112, 342, 115, 360 n. 5 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che si trattava di danno c.d. figurativo da perdita della disponibilità del bene con impossibilità di trarne utilità, e dunque in re ipsa , essendosi determinato, con i pignoramenti, uno spossessamento dei cespiti; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c. , poiché la Corte di appello avrebbe errato riformando la condanna pronunciata nei confronti di tutti gli originari convenuti mentre l’appello era stato proposto solo da Zeus Finance s.r.l. preliminarmente deve osservarsi che difetta la prova del perfezionamento della notifica effettuata nei confronti di Sandro Pantaleo e Vittorio Pinci, sicché deve ordinarsene il rinnovo in difetto di produzione degli avvisi di ricevimento mancanti.

P.Q.M Dispone la rinnov azione della notifica del ricorso nei confronti di Sandro Pantaleo e Vittorio Pinci entro 60 giorni dalla comu