Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, representing an individual business, challenged a lower court judgment against a company but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request the decision of the cassation appeal within forty days of notification of the proposal for settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19115/2024 R.G. proposto da : IMPRESA INDIVIDUALE # STEFANO DI PICINNI STEFANO LEOPARDI, domiciliat a “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori, avvocato SPICER NATHAN GORDON (SPCNHN57H20Z404C) e avvocato FALZARANO LINO (FLZLNI74B14A783T) PEC avvocato.spicer@pec.giuffre.it, e PEC linofalzarano@pec.ordineavvocatipesaro.it, che lo rappresentano e difendono unitamentein virtù di procura in atti; -ricorrente- contro RIO MARKET SRL, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato “ex lege”presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MENGUCCI MAURO (MNGMRA61H13G479U), mauro.mengucci@pecstudio.it, che lo rappresenta e difendein virtù di procura in atti; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 866/2024depositata il 04/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in