Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 27691/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 27691/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, representing an individual business, challenged a lower court judgment against a company but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request the decision of the cassation appeal within forty days of notification of the proposal for settlement, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction forty day deadline deemed withdrawal procedural default litigation costs allocation liquidazione degli onorari difensivi spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
866/2024depositata il 04/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
866/2024depositata il 04/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19115/2024 R.G. proposto da : IMPRESA INDIVIDUALE # STEFANO DI PICINNI STEFANO LEOPARDI, domiciliat a “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori, avvocato SPICER NATHAN GORDON (SPCNHN57H20Z404C) e avvocato FALZARANO LINO (FLZLNI74B14A783T) PEC avvocato.spicer@pec.giuffre.it, e PEC linofalzarano@pec.ordineavvocatipesaro.it, che lo rappresentano e difendono unitamentein virtù di procura in atti; -ricorrente- contro RIO MARKET SRL, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato “ex lege”presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MENGUCCI MAURO (MNGMRA61H13G479U), mauro.mengucci@pecstudio.it, che lo rappresenta e difendein virtù di procura in atti; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 866/2024depositata il 04/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in