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Decreto — n. 27682/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27682/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27682/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5734/2025 R.G. proposto da : BENUCCI FRANCA, AVERSA NICOLA, CAPRARELLI CARLO, FALESIEDI ALBERTO, MARAGONI MAURIZIO, FIFI ANNA RITA, GRIFONE GAETANO, DE ROSA LEONARDO, CUMBO PIETRO, MONDO ANDREA, RIZZO GIOVANNI, SANTARELLI SILVIA, PROSSEDA LORETA, SABA PAOLO, PIACENTINI MICHELE, TESTA ANGELO, NAVA ANNA MARIA, MOSCUZZA GIUSEPPE, SCATASTA MAURO, PIGNA FILIPPO, PAFI MARCO, ZANASI ANTONIO, TOLA GIANFRANCO, VENCIA PIETRO, VASINI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D.CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5371/2024depositata il 01/08/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27682/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario pagamento a contanti del saldo pagamento a rate dazione in pagamento titolo esecutivo per i crediti non contestati dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5734/2025 R.G. proposto da : BENUCCI FRANCA, AVERSA NICOLA, CAPRARELLI CARLO, FALESIEDI ALBERTO, MARAGONI MAURIZIO, FIFI ANNA RITA, GRIFONE GAETANO, DE ROSA LEONARDO, CUMBO PIETRO, MONDO ANDREA, RIZZO GIOVANNI, SANTARELLI SILVIA, PROSSEDA LORETA, SABA PAOLO, PIACENTINI MICHELE, TESTA ANGELO, NAVA ANNA MARIA, MOSCUZZA GIUSEPPE, SCATASTA MAURO, PIGNA FILIPPO, PAFI MARCO, ZANASI ANTONIO, TOLA GIANFRANCO, VENCIA PIETRO, VASINI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D.CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5371/2024depositata il 01/08/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.

Così d