Decreto — n. 27677/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPEC: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org PEC : ginogiuliano@ordineavvocatiroma.org, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MNISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE,in persona dei Ministri p.t., DOMICILIO DIGITALE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)che li rappresenta e difende “opeLegis” -controricorrenti- nonchécontro CIRIGNACO ANTONIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8406/2023depositata il 29/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27677/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 8406/2023depositata il 29/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15484/2024 R.G. proposto da : ANDREINI DIANA, ANASTASI ELISA, ARCELLASCHI MONICA, ABELLI ANTONIETTA, DI GENNARO ANGELA, CANIGLIA MARIA ANTONIETTA, COLOMBI CLAUDIO, BOLLA GIORGIO, DI SUMMA ANGELO, CAVALLO MAURIZIO, CASCINO DANIELE WALTER, CALVARIO LORENZA, DOGLIOTTI MARIO, CONFORTI GIORGIO, CAPRA CLAUDIA, DI MAJO FERDINANDO, CESARI MARIARITA, GENGA GIANNI, GULIANO PAOLA, GOVONI MARIA RITA, FIUMANA EMANUELA, DUCA ALFIA ANNA, MACRI' GIOVANNI, GALA SAVINO, FERRARO GIUSEPPA, FRATTI TIZIANA, GISMONDO FRANCESCO, GIULIANO GIROLAMO GIUSEPPE, SFORZA VINCENZA ANNUNZIATA, SCUDELETTI MARCO, SIENA MATTEO MARIA, PETTINI ALESSANDRA, TOMASSONE VALTER, MILANI LOREDANO, MARRAPODI ALFREDO, ROSSI GIORGIO, MASINI ROSSELLA, PIRINO DANIELA RITA, MATTUTINI PATRIZIA, MAINARDI LAURA, SARACINO PASQUALE, MARCHELLO LINO PASQUALE, TONANI PATRIZIA, ROMAGNOLI STEFANO, TARABELLA VITTORIO, TOMASI CARLO, SOTTOSANTI MARIA CROCIFISSA, SCARABELLO ELENA MARIA, RAFASCHIERI VITO ANTONIO, TAMBURINI SUSANNA, VALSECCHI MARIA, VALLIERI LUCA, TRISORIO LIUZZI MARIA PIA, tutti rappresentati e difesi d a ll’avvocato RIENZI CARLO (RNZCRL46R08H703I) unitamente e disgiuntamente all'avvocato GIULIANO GINO (GLNGNI65A02D636M)con Studio in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N.9, in virtù di procure in atti, domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori:
PEC: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org PEC : ginogiuliano@ordineavvocatiroma.org, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MNISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE,in persona dei Ministri p.t., DOMICILIO DIGITALE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)che li rappresenta e difende “opeLegis” -controricorrenti- nonchécontro CIRIGNACO ANTONIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8406/2023depositata il 29/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a d