Decreto — n. 27641/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5624/2025 R.G. proposto da : ASSENTATO LOREDANA, CAIAZZA ADOLFO, BARUFFI CARLA, DE CRISTOFARO MARIA, GAFFI MARCO, MAZZEO PIETRO, GAIONE MARIO GIACINTO GIO BATTA, PERIN ANTONELLA, PALOMBO GIUSEPPE, PAPINI LIANA LIA, MORETTI FRANCO, SAITTA RICCARDO, SCAFIDI MELINA, VICARI FILIPPO EUGENIO, SCALICI ROCCO, SANFILIPPO MAURIZIO FRANCESCO, tutti elettivamente domiciliati “ex Lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che li rappresenta e difende “ope legis” -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5438/2024depositata il 13/08/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27641/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5624/2025 R.G. proposto da : ASSENTATO LOREDANA, CAIAZZA ADOLFO, BARUFFI CARLA, DE CRISTOFARO MARIA, GAFFI MARCO, MAZZEO PIETRO, GAIONE MARIO GIACINTO GIO BATTA, PERIN ANTONELLA, PALOMBO GIUSEPPE, PAPINI LIANA LIA, MORETTI FRANCO, SAITTA RICCARDO, SCAFIDI MELINA, VICARI FILIPPO EUGENIO, SCALICI ROCCO, SANFILIPPO MAURIZIO FRANCESCO, tutti elettivamente domiciliati “ex Lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che li rappresenta e difende “ope legis” -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5438/2024depositata il 13/08/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso