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Decreto — n. 27604/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27604/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27604/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6522/2025 R.G. proposto da : MARRONARO MARIA TERESA, PATTI DONATELLA, MAGGIONI DAVIDE, MELLONI GIULIO, MALARA ANTONINO, NARDI ROBERTO, MAGAGNI GIAN ANDREA, MESSINA QUIRINO, MARTONE ANDREA, BRAZZALE PAOLO, PIANA GABRIELA, PIROVANO PIERANGELO, PIGNATELLI ROBERTO, , tutti elettivamente domiciliati “ex Lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che li rappresenta e difende “ope legis” -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5704/2024depositata il 13/09/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27604/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali mancato versamento dell'anticipo spese indigenza processuale non provata legittimazione per agire in via esecutiva opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
5704/2024depositata il 13/09/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6522/2025 R.G. proposto da : MARRONARO MARIA TERESA, PATTI DONATELLA, MAGGIONI DAVIDE, MELLONI GIULIO, MALARA ANTONINO, NARDI ROBERTO, MAGAGNI GIAN ANDREA, MESSINA QUIRINO, MARTONE ANDREA, BRAZZALE PAOLO, PIANA GABRIELA, PIROVANO PIERANGELO, PIGNATELLI ROBERTO, , tutti elettivamente domiciliati “ex Lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S), PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che li rappresenta e difende “ope legis” -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5704/2024depositata il 13/09/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così decis