Italian Court allows material error correction to add attorney's fee deduction order to Supreme Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own recent ruling regarding attorney's fees. The appellant argued that the order omitted a mandatory deduction clause for the opposing counsel's fees, which had been requested in the lower court proceedings. The Court held that the material error correction procedure is the appropriate remedy for such omissions and ordered the addition of the missing text to the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In cases of omitted pronouncement on an attorney's fee deduction request, the material error correction procedure is the exclusive remedy, allowing the court to add the missing deduction order without liquidating litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.924/2025 R.G. proposto da CUBU S.R.L., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per correzione di errore materiale, dall’avv. Simona Adele Vidè, domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro JULIA PORTFOLIO SOLUTIONS S.P.A. (già Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.) e OLEARI PAOLO - i ntimat i - per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 32639 del 20 24 , pubblicata in data 15 dicembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.
P. C ondello Rilevato che 1.Simona Adele Vidè, quale difensore di Cubu s.r.l. , ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 32639/2024, pubblicata in data 15 dicembre 2024, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Julia Portfolio Solutions s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 262/2021 depositata in data 22 luglio 2021, ha condannato l’allora ricorrente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanzanella memoria illustrativa.
Julia Portfolio Solutions s.p.a. (già Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.) non ha svolto attività difensiva in questa sede. É stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che non osta all’esame della istanza il fatto che la stessa sia stata presentata dall’Avv. Simona Adele Vidè non in proprio ma « quale difensore di Cubu s.r.l.» nel giudizio a quo; con riferimento alla richiesta di che trattasi non è dato distinguere, infatti, tra parte sostanziale e parte processuale (l’avvocato); in tal senso questa Corte ha già condivisibilmente affermato che «il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, exart. 287 e ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione ‹‹in proprio›› dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura» (Cass., s ez.
L , 31/05/2023, n. 15302; v. anche, in motivazione, Cass., sez. 3, 05/12/2023,n. 34033); ciò precisato, deve riconoscersi che l’istanza di correzione merita accoglimento; va premesso che dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nella memoria illustrativa a firma dell’avv. Vidé era stata chiesta la distrazione delle spese exart. 93 cod. proc. civ.; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017:
«In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma); l a procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.─ che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese ─, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione»; in senso conforme, (Cass., s ez.
U , 07/07/2010, n. 16037; Cass. , sez. 3, 10/01/2011, n. 293; Cass., sez. 6 –1, 11/04/2014, n. 8578); il diritto dell’avvocato ex art. 93 c od. proc. civ. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione ed il giudice non può interferire pretendendo di svolgere accertamenti sulla veridicità di essa; ne segue che il ricorso va accolto, prevedendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 32639/24 sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione «oltre accessori di legge, in favore della parte controricorrente», le seguenti parole:
«con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta»; non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del presente procedimento; difatti, n el procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391 - bis c od. proc. civ. , avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica(Cass., s ez.
U, 14/11/2024, n. 2943 2 ) . P.Q.M La Corte accoglie l’istanza e dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 32639del 20 24 , pubblicata in data 15 dicembre 20 24 , sia corretto , aggiungendo, nel dispositivo, al le parole « in favore della parte controricorrente», le parole «da distrarsi in favore del difensore , dichiaratosiantistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art.288 cod. proc. c