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Decreto — n. 27391/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 27391/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Taranto Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Raffaele Ninni, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Domenico Trovisi, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment definition constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal forty-day period judgment definition proposal extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure procedural default spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4924/2025 R.G. proposto da: NINNI RAFFAELE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TARANTINI PAOLO NICOLA (TRNPNC54A01L049N) -ricorrente- contro TROVISI DOMENICO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato GRANDE GIANFRANCO (GRNGFR76R15A662D) -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n.2114/2024 depositata il 23/07/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 25/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 4924/2025 Numero sezionale 685/2025 Numero di raccolta generale 27391/2025 Data pubblicazione 14/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 4924/2025 Numero sezionale 685/2025 Numero di raccolta generale 27391/2025 Data pubblicazione 14/10/2025