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Ordinanza — n. 27374/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as time-barred because holiday term suspension does not apply to execution opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27374/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible due to procedural tardiness, ruling that the holiday term suspension does not apply to execution opposition proceedings. The applicants argued for a delay in filing, but the Court emphasized that the entire opposition concerns the allocation of costs from a prior execution order. Consequently, the Court held that the litigation regarding costs inherently belongs to the 'ratio' of the execution dispute, making the late filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.c.; Art. 167 c.p.c.: The suspension of terms during holidays does not apply to execution opposition proceedings, even when the sole issue concerns the regulation of costs, as such disputes inherently relate to the nature of the execution controversy.

Parole chiave

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execution opposition holiday term suspension procedural tardiness cost allocation Cassation Court azione di rivendicazione nel pignoramento calcolo del pignoramento pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.
Tuttavia, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., parte ricorrente deve essere condannata ai sensi dell’art.
Art. 96, comma 4, codice di rito
civ., parte ricorrente deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, comma 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, de
art. 549 c.p
549 e 617 c.p.c., chiedevano che, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in data 24.9.21, nell’ambito del giudizio ex art. 549 c.p.c.
art. 545 c.p
Allegavano che, secondo il giudice dell’esecuzione, la compensazione delle spese disposta con l’ordinanza emessa in data 9.3.22 sarebbe stata giustificata dalla novità della questione prospettata in merito all’interpretazione dell’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c.
art. 91 c.p
Allegavano che la ordinanza del 24.9.2021 risultava illegittima ed invalida, in quanto adottata in violazione dell’art. 91 c.p.c., il quale prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa a favore dell’altra parte.
art. 92 c.p
In ordine alla violazione dell’art. 92 c.p.c.
art. 95 c.p
dovevano compensarsi (ossia l’art. 95 c.p.c., l’esito del giudizio ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 36324/2023
Cass. n. 6779/2023
Cass. n. 12150/2016
Cass. n. 27747/2017
Dando seguito al suddetto principio, successivamente più volte ribadito (cfr., tra le tante, Cass. n. 27747/2017 e n.
Cass. n. 13578/2019
Cass. Sez. U. n. 10955/2024
Cass. Sez. U. n. 10955/2024), all’ulteriore somma indicata in dispositivo.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

inanza del g.e. su spese di subprocedimento ex 549 cpc. Ad. cc 8 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20158/2023 R.G. proposto da: CAMPANELLA LUIGI STEFANO, ANDREIS ANDREINA, rappresentati e difesi dall’avvocato STOCCHIERO NICOLA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge; -ricorrente- contro CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO e FONTANI LEANDRO -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BERGAMO n. 399/2023 depositata il 28/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA 1. Luigi Campanella e d Andrei n a Andreis, con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex artt. 549 e 617 c.p.c., chiedevano che, in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in data 24.9.21, nell’ambito del giudizio ex art. 549 c.p.c. (rg.es. 48/21), venisse accertato e dichiarato l’obbligo del creditore Fontani Leandro e/o del terzo pignorato Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio di rimborsare agli opponenti le spese e gli onorari di difesa sia del giudizio incidentale sia della successiva procedura di opposizione.

Esponevano che,con ordinanza datata 9.3.22, il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la suddetta opposizione, assegnando termine perentorio sino al 31.5.22 per l’instaurazione del giudizio di merito con compensazione delle spese. Allegavano che, secondo il giudice dell’esecuzione, la compensazione delle spese disposta con l’ordinanza emessa in data 9.3.22 sarebbe stata giustificata dalla novità della questione prospettata in merito all’interpretazione dell’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. mentre la compensazione delle spese dell’ordinanza 24.9.2021 sarebbe stata giustificata, sempre secondo il Tribunale, dall’art. 95 cpc, dal comportamento processuale delle parti e dall’esito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Gli originari attori provvedevano alla instaurazione del giudizio di merito contro le ordinanze del 24.9.21 e 9.3.22 emesse dal Tribunale di Bergamo nella procedura esecutiva presso terzi (n.rg. es 48/2021). Allegavano che la ordinanza del 24.9.2021 risultava illegittima ed invalida, in quanto adottata in violazione dell’art. 91 c.p.c., il quale prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa a favore dell’altra parte. Esponevano, altresì, che l’ordinanza risultava aver violato altresì l’art. 92 c.p.c., in quanto aveva disposto la compensazione delle spese pur in mancanza delle tassative cause previste nella medesima disposizione (ossia la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione trattata ovvero il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).

Deducevano che la questione sollevata nell’ambito del giudizio ex art. 549 c.p.c. non era affatto nuova, avendo ad oggetto la pignorabilità degli stipendi e delle pensioni accreditate sui conti correnti la cui disciplina era stata introdotta con d.l. 83/15, ossia sette anni prima. Concludevano, pertanto che, in parziale riforma delle ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione in data 24.9.21 e 9.3.22, nell’ambito del giudizio ex artt. 549 e 617 c.p.c. r.g.e.n. 48/21, venisse accertato e dichiarato l’obbligo di Fontani Leandro e/o di Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio di rimborsare le spese e gli onorari di difesa (sia del giudizio ex art. 549 c.p.c., sia della conseguente procedura di opposizione) a loro favore, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il creditore opposto si costituiva eccependo che egli aveva provato l’esistenza del proprio credito, tanto che il g.e. aveva assegnato le somme come da calcolo determinato nella fase incidentale; eccepiva che la fase sommaria era originata dall’errore di calcolo effettuato dal terzo pignorato come specificato nel provvedimento del 24.09.21 dal g.e.; rilevava che i debitori non avevano provato l’esistenza di un fatto estintivo; esponeva che il giudizio di esecuzione aveva solo determinato la somma dovuta nelsuo preciso ammontare atteso l’errore iniziale di calcolo posto in essere dal terzo pignorato; eccepiva, inoltre, che i debitori non avevano mai contestato il credito vantato.

In ordine alla violazione dell’art. 92 c.p.c. rilevava che il g.e. aveva specificato nella propria ordinanza del 24.09.21 il motivo per il quale le spese del subprocedimento ex art.549 c.p.c. dovevano compensarsi (ossia l’art. 95 c.p.c., l’esito del giudizio ex art. 549 c.p.c. nonché il comportamento processuale tenuto dalle parti). Concludeva per il rigetto di tutte le richieste e domande ex adverso formulate, con conferma delle ordinanze emesse in data 24.09.21 e 09.03.22 e con vittoria di spese e compensi professionali. Il terzo pignorato Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio restava contumace.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n.399/2023, respingeva l’opposizione e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza del giudice dell’opposizione hanno proposto ricorso gli originari attori. Leandro Fontani e la Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio sono rimasti intimati. È stata proposta la definizione anticipata del ricorso per tardività del ricorso. I ricorrenti hanno chiesto fissarsi udienza per la decisione, osservando che “La suddetta opposizione agli atti esecutivi non aveva e non ha viceversa NULLA A CHE VEDERE CON L’ESECUZIONE a suo tempo promossa dal sig. Fontani (mediante pignoramento presso terzi).” … “L’UNICO PUNTO dell’ordinanza contestato da parte dei debitori esecutati è stato quello relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio sommario ex art. 549 c.p.c.”.

Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Il Difensore dei ricorrenti ha depositato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso. La Corte si è riservata il deposito entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Luigi Campanella ed Andreina Andreis articolano in ricorso un unico motivo con il quale denunciano: violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 95 e 549 c.p.c. ed omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha ritenuto chele ordinanze emesse dal giudice dell’esecuzione in data 24.9.21 e 9.3.22 avrebbero correttamente disposto la compensazione delle spese relative al giudizio sommario ex art. 549 c.p.c., in quanto:

a) a seguito del suddetto giudizio, era stata comunque accertata la sussistenza di un credito (seppur di importo inferiore a quello richiesto dal creditore procedente) dei debitori esecutati nei confronti del terzo pignorato;

b) di conseguenza era risultata parzialmente fondata la domanda proposta dal creditore procedente nel suddetto giudizio sommario; mentre i debitori esecutati non potevano essere considerati totalmente vittoriosi nel medesimo giudizio, in quanto tale situazione si sarebbe verificata nella sola ipotesi in cui fosse stata accertata l’insussistenza di alcun credito dei debitori esecutati nei confronti del terzo pignorato. Sostengono che, tanto affermando, il giudice dell’opposizione ha omesso di esaminare:

a) il reale contenuto delle domande proposte dalle parti nel giudizio sommario ex art. 549 c.p.c., in quanto tale giudizio aveva avuto ad oggetto (non la sussistenza di due crediti dei debitori esecutati nei confronti del terzo pignorato, rispettivamente per gli importi di € 976,92 e di € 2.896,99, ma) la totale impignorabilità del credito della Andreis e la parziale pignorabilità del credito del Campanella;

b) il fatto che fin dalla prima udienza della procedura esecutiva i debitori esecutati avessero evidenziato la correttezza delle conclusioni a cui era pervenuto il g.e.;

c) il fatto che solo e soltanto il comportamento pervicace del creditore procedente (e del terzo pignorato) aveva determinato l’inutile prolungamento della procedura esecutiva e l’altrettanto inutile instaurazione del giudizio sommario ex art. 549 c.p.c.;

d) il fatto che il credito della Andreis (nei confronti del terzo pignorato) era stato dichiarato totalmente non pignorabile, ragion per cui, in ordine alla suddetta debitrice esecutata, il creditore procedente risultava in ogni caso totalmente soccombente e avrebbe dovuto essere condannato a rifondere alla medesima le spese sia del giudizio sommario che delsuccessivo giudizio di merito. Si dolgono che il giudice dell’esecuzione, nonostante la totale soccombenza del creditore procedente e del terzo pignorato nell’ambito della procedura ex art. 549 c.p.c. , in assenza delle cause previste dall’art. 92 c.p.c., ha deciso di compensare integralmente le spese del subprocedimento ex art. 549 c.p.c., senza peraltro fornire alcuna (effettiva e concreta) motivazione al riguardo.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività. Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 36324 e n. 6779/2023) la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni ed incluso il giudizio di legittimità. Orbene - a nche a voler prescindere dal rilievo (in sé dirimente) che nel caso di specie, come risulta dai fatti di causa prima ripercorsi, è l’intera opposizione agli atti esecutivi che riguarda il capo delle spese di un precedente atto del g.e. (e, quindi, la materia delle spese è oggetto principale e diretto di un’opposizione formale) - occorre aggiungere che questa Corte ormai da quasi un decennio(cfr.

Cass. n. 12150/2016)- e superando un pregresso diverso orientamento - ha affermato il principio per cui: la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla "ratio" della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono .

Dando seguito al suddetto principio, successivamente più volte ribadito (cfr., tra le tante, Cass. n. 27747/2017 e n. 13578/2019), deve essere affermata la tardività del ricorso, in quanto, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata i n data 28 febbraio 2023, avrebbe dovuto essere notificato entrolunedì 28 agosto 2023 , mentre è stato erroneamente notificatoil 28 settembre 2023. Per la ragione che precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, conformemente all’originaria proposta di definizione accelerata. Nulla sulle spese di lite, in difetto di ogni difesa da parte intimata.

Tuttavia, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., parte ricorrente deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, comma 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024), all’ulteriore somma indicata in dispositivo. Infine, all’inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass.

Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente: al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 5.000 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, de