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Ordinanza — n. 27371/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to insufficient factual exposition violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27371/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately expose the essential facts of the case. The appellant argued for a novation that would release guarantors, but the court found the description of the original debt, the novation contract, and the procedural history unclear and incomplete. Consequently, the court ruled that this defect violated the statutory requirement for clear factual exposition, rendering the appeal fundamentally unprocedural.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to clearly expose the essential facts of the case necessary to understand the legal censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient factual exposition novation of debt guarantor release procedural defect clear exposition requirement Cassation procedure caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
“assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
art. 615 c.p
386/2018 del Tribunale di Macerata, che aveva rigettato l’opposizione a precetto, da lui proposta (unitamente a Vittoria Michelini) ai sensi dell’art. 615 c.p.c nei confronti della Nuova Banca delle Marche s.p.a.(quale mandataria di R.E.V.
art. 24 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6826/2010
Cass. n. 21141/2011
6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n.
Cass. n. 15106/2013
Cass. n. 8245/2018
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Cass. n. 8245/2018, n.
Cass. n. 8425/2020
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24678/2022 R.G. proposto da: CAMICIOLA MASSIMO, rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato per legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro BCMGLOBAL ASI LIMITED (già LINK ASI LIMITED), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato PERTICARARI RENATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonché contro PIERINI GIUSEPPE -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1179/2022 depositata il 20/07/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA 1. Massimo Camiciola , sulla base di tre motivi, ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1179/2022, che ha respinto il suo gravame avverso la sentenza n. 386/2018 del Tribunale di Macerata, che aveva rigettato l’opposizione a precetto, da lui proposta (unitamente a Vittoria Michelini) ai sensi dell’art. 615 c.p.c nei confronti della Nuova Banca delle Marche s.p.a.(quale mandataria di R.E.V. Gestione Crediti s.p.a., creditore procedente) e di tale Giuseppe Pierini, avverso un atto di precetto (notificato dal predetto istituto di credito, nella predetta qualità) con cui era stato intimato a lui ed alla Michelini il pagamento della somma di € 3.126.063,00, quali garanti dell’Immobiliare Zeus srl.

2. Ha resistito con controricorso Bcmglobal Asi Limited (già Link Asi Limited), quale mandataria della società Lady Moon Srl, già Ubi Banca, già Nuova Banca Marche S.p.a., già R.E.V. Gestione Crediti S.p.a., che ha chiesto la distrazione delle spese. Non ha svolto difese l’intimato Giuseppe Pierini. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti non hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In disparte la verifica della rituale produzione in atti - a pena di improcedibilità -della copia notificata della sentenza gravata, in base ai principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite.

2. Risulta, infatti, pregiudiziale ad assorbente, tale da rendere superflua la stessa illustrazione dei motivi (in estrema sintesi, incentrati sull’erroneità - anche per violazione della giurisprudenza di legittimità - dell’interpretazione della volontà novativa integrale dei patti intercorsi, idonea invece a travolgere le garanzie reali originarie), il rilievo di inammissibilità del ricorso principale. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Cass. n. 8245/2018, n. 26837/2020, n. 33353/2023) il principio per cui il ricorso per cassazione cd.

“assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza. Tale indirizzo deve ritenersi, a più forte ragione, applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso», evidenziando, in tal modo, che l’esposizione deve essere non solo chiara, ma anche limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso, quindi non integrale e, soprattutto, non inutilmente sovrabbondante.

Orbene, nella specie, la parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti ècostituita dalla riproduzione integrale degli atti difensivi del ricorrente. Manca ed è comunque inadeguato nell’atto introduttivo del presente giudizio:sia un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi volti ad illustrare l’effettivo oggetto e l’andamento del processo; sia, soprattutto, la necessaria operazione di sintesi ed individuazione dei fatti e del contenuto degli atti processuali effettivamente rilevanti per la comprensione dei motivi del ricorso.

L’inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioni poste con la presente impugnazione, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, impendendo di valutare le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto cfr.

Cass. n. 8425/2020). Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la comprensione delle censure formulate con il presente ricorso non è neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ricorso. Invero, dall’esposizione del primo motivo si evince soltanto la esistenza di una fideiussione originaria e di due successive delibere del CDA di Banca che a seguito dell’acquisto delle quote dell’Immobiliare Zeus da parte del Sig. Pierini Giuseppe ed al deposito di una nuova fideiussione per € 17.000.000,00 (euro diciassettemilioni) intendevano liberare dalle garanzie rilasciate tutti i soci, senza alcuna riserva, concedendo peraltro nuova linea di credito per ulteriore importo (pag. 15, ricorso) e che La novazione è stata effettuata infatti tra il creditore (Banca Marche) ed uno dei debitori che originariamente erano assuntori in solido delle obbligazioni (Pierini Giuseppe) e ciò chiaramente con effetto liberatorio per tutti, ed i privilegi, il pegno e le ipoteche anteriori possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione (Pierini Giuseppe, fideiussione di € 17.000.000,00, concessione di un credito per € 2.250.000,00) (pag. 19, ricorso).

Tuttavia, non emerge in modo adeguatamente chiaro (soprattutto, dalle parti discorsive del ricorso diverse da quelle di mera riproduzione di altri atti):

a) né il contenuto e le parti dell’originario rapporto obbligatorio e dell’accessoria fideiussione;

b) né il contenuto (o, quantomeno, la parte rilevante ai fini della decisione del ricorso) del contratto intercorso tra l’Immobiliare Zeus e il Pierini, attraverso cui il ricorrente afferma essersi realizzata una novazione;

c) né la descrizione dell’effettivo svolgimento della vicenda processuale. Si tratta di elementi necessari per comprendere e per valutare la fondatezza, in diritto, del ricorso. Il difetto di esposizione dei fatti di causa, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., deve pertanto ritenersi sostanziale ed insuperabile, nella presente fattispecie, ragion per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, con preclusione di ogni altra questione, tra cui quella della stessa integrità originaria del contraddittorio.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore della controparte (con la chiesta distrazione) e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 9.100 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -distrae le spese, come sopra liquidate, a favore del difensore. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific