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Ordinanza — n. 27244/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming separate damages claims violate res judicata on single tort.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27244/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by the Fiorentino brothers against a lower court ruling that dismissed their claim for interest losses. The brothers argued that their current request for interest on investments differed from the previous judgment which covered only the ransom payment, thus avoiding the res judicata bar. The court held that a single tortious act must yield a single, simultaneous assessment of all damages, prohibiting the reservation of further claims for the same damage type in separate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2909, 2056, 1223, 1282 c.c.: For a single tortious act, only one simultaneous assessment of all damages is permitted, precluding the reservation of further claims for the same damage type in subsequent proceedings.

Parole chiave

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res judicata single tortious act damages assessment interest losses separate claims extracontractual liability judicial economy azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 2056 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 1282 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
1593); a i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 19/3/2025, n. 7299
Cass. n. 8217 del 2024
7299, sia pure in ambito contiguo relativo ai rapporti di durata, alle pagine 19-20 della motivazione, richiamando Cass. n. 8217 del 2024 e Cass.
Cass. n. 17019 del 2018
8217 del 2024 e Cass. n. 17019 del 2018 sulla inidoneità della riserva, Cass.
Cass. n. 26089 del 2019
17019 del 2018 e Cass. n. 26089 del 2019 in merito alla distinta proposizione delle domande volte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza di un unico fatto illecito, Cass.
Cass. n. 6519 del 2019
26089 del 2019 in merito alla distinta proposizione delle domande volte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza di un unico fatto illecito, Cass. n. 6519 del 2019 in merito alla scissione tra domanda per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, Cass.
Cass. n. 8530 del 2020
6519 del 2019 in merito alla scissione tra domanda per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, Cass. n. 8530 del 2020 in merito alla proposizione della domanda davanti a giudici diversi, Cass.
Cass. n. 13732 del 2022
8530 del 2020 in merito alla proposizione della domanda davanti a giudici diversi, Cass. n. 13732 del 2022 in tema di separata proposizione di domande volte al risarcimento del danno morale e biologico, ancora Cass.
Cass. n. 2278 del 2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14499/2023 R.G. proposto da FIORENTINO GUGLIELMO e FIORENTINO EMANUELE, rappresentat i e difesi dall'avvocato NATOLI ROBERTO (NTLRRT76P06G273X) , domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, rappresentato e difesodall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro GRAVIANO GIUSEPPE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2109/2022 depositata il 22/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025dal Consigliere PAOLO PORRECA:

Rilevato che Emanuele Fiorentino e Guglielmo Fiorentino convenivano in giudizio Giuseppe Graviano, rappresentato dalla tutrice, avvocato Giuseppina Maurizi, per ottenere il risarcimento di danni patrimoniali indicati come conseguenti al sequestro di persona del loro congiunto Claudio Fiorentino, e, in particolare, quelli rappresentati dagli interessi obbligazionari perduti su investimenti che dovettero essere estinti per pagare la somma richiesta a titolo di riscatto; il Tribunale, per quanto ancora qui di utilità, rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui era ostativo il giudicato derivante dalla sentenza che aveva già accolto la domanda di condanna al pagamento della somma pagata per il suddetto riscatto, con l’aggiunta degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, trattandosi della medesima voce di danno non suscettibile di essere oggetto di nuova domanda già deducibile al momento del primo giudizio; avverso questa decisione ricorrono per cassazione Emanuele Fiorentino e Guglielmo Fiorentino sulla base di un solo motivo, corredato da memoria;

è rimasto intimato Giuseppe Graviano; resiste con controricorso il Ministero dell’Interno, Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Considerato che con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2056, 1223, 1282, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la domanda scrutinata era diversa da quella oggetto del precedente giudicato, concernendo quest’ultima, formulata con espressa riserva di ulteriori pretese per altre voci di danno, gli interessi compensativi per il tardivo conseguimento della somma a titolo risarcitorio, e quella oggetto del presente giudizio gli interessi obbligazionari, maggiori, che sarebbero stati conseguiti non estinguendo anticipatamente gli investimenti; il ricorso è infondato; questa Suprema Corte ha chiarito che a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni conseguenza che la parte assuma di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, valendo il vincolo di giudicato sul dedotto e deducibile (Cass., Sez.

U., 19/3/2025, n. 7299, sia pure in ambito contiguo relativo ai rapporti di durata, alle pagine 19-20 della motivazione, richiamando Cass. n. 8217 del 2024 e Cass. n. 17019 del 2018 sulla inidoneità della riserva, Cass. n. 17019 del 2018 e Cass. n. 26089 del 2019 in merito alla distinta proposizione delle domande volte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza di un unico fatto illecito, Cass. n. 6519 del 2019 in merito alla scissione tra domanda per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, Cass. n. 8530 del 2020 in merito alla proposizione della domanda davanti a giudici diversi, Cass. n. 13732 del 2022 in tema di separata proposizione di domande volte al risarcimento del danno morale e biologico, ancora Cass. n. 8217 del 2024 in merito alla proposizione di separate domande di risarcimento del danno extracontrattuale a seguito della perdita del padre e della madre, avvenute in un unico contesto, Cass. n. 2278 del 2023 in merito alla proposizione della domanda per danni alle cose separatamente dalla domanda per danni alle persone derivanti da un unico fatto illecito); dunque, una volta proposta ed esaminata la domanda per l’accertamento delle conseguenze di quell’illecito, un’altra domanda non può più essere avanzata, anche se non di tutti i danni conseguenza dell’unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa;

è l’esigenza di un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare i possibili profili di contraddittorietà di giudicati, infatti estesi al deducibile, il principio sotteso a tale coerente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo; peraltro, nel casoin esame, è del tutto evidente che si tratta della medesima voce di danno patrimoniale, oggetto delle due successive domande, afferendo alla mancata disponibilità della somma che, se non utilizzata per il pagamento del riscatto, non avrebbe certo potuto vedere sommati gli interessi obbligazionari, relativi al suo concreto utilizzo, a quelli legali diretti a coprire non la perdita inflazionistica cui si riferisce la rivalutazione, ma proprio il mancato uso dello stesso denaro; non deve disporsi sulle spese poiché il Ministero è stato intimato, come dallo stesso confermato, solo a titolo di denuncia della lite (cfr.

Cass., 24/3/2023, n. 8491, cui adde Cass., 16/1/2024, n. 1593); a i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura