Italian Supreme Court dismisses revocation appeal against lease contract termination for tenant's breach of contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the tenant's claim that the appellate court erred in fact regarding the debt amount. The tenant argued the court incorrectly included rejected rent in the breach assessment, but the Court held that evaluating the gravity of non-performance is the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n.4 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of the gravity of contractual breach, which remains the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20918/2024 R.G. proposto da LO VERSO ANTONINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFADALE ALBERTO (RFFLRT63E15B430P) -ricorrente- contro SAVOCA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso l’avvocato SCALIA GIOVANNI BATTISTA (SCLGNN67T02G273T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4283/2024depositata il 16/2/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: Cass. sez. 3, ord. 4283/2024 ha rigettato ricorso proposto da Antonino Lo Verso avverso sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 376/2021 che, riformando la sentenza n. 1287/2018 del Tribunale di Palermo, aveva dichiarato risolto per suo grave inadempimento il contratto di locazione di un immobile sito in un condominio che aveva stipulato come conduttore con Maria Grazia Savoca quale locatrice, e lo aveva condannato a risarcire i danni a controparte nella misura di euro 775,50 (oneri condominiali). Antonino Lo Verso ha proposto ricorso per revocazione, composto di cinque motivi, illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso la Savoca, che ha depositato anche memoria. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo si denuncia errore di fatto ai sensi dell’articolo 395 n.4 c.p.c.: l’ordinanza impugnata avrebbe “erroneamente presupposto che il debito di Antonino Lo Verso fosse pari a € 1253,50 includendo i € 900 relativi ai canoni insoluti che erano stati rigettati (sic) dalla Corte d’Appello come inammissibili (sic). Questo errore ha influenzato la valutazione della gravità dell’inadempimento e giustifica la revocazione della sentenza per errore di fatto”. 1.2 Il motivo è inammissibile.
Al giudice di legittimità non è affidata “la valutazione della gravità dell’inadempimento”, valutazione che spetta, invece, al giudice di merito, e che non è stata invero operata dalla S.C. nell ’impugnata a ordinanza, ove risulta viceversa posto in rilievo che al riguardo la corte di merito ha tenuto conto anche dell’aggravamento dell’inadempienza verificatosi in corso di causa , considerando anche i canoni maturati successivamente. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 l. 292/1978. 2.3 Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. 2.4 Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., mancanza di specificità dei motivi d’appello. 2.5 Con il quinto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., “pronuncia oltre il demandato”. 2.6 Attesa l’inammissibilità della fase rescindente , rimane logicamente superflua la disamina del 2°, del 3°, del 4° e del 5° motivo, attinenti alla fase rescissoria del giudizio di revocazione, cui nella specie si fa luogo.
3. La peculiarità della vicenda depone per la ricorrenza di giusti motivi legittimanti la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 30 sett