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Ordinanza — n. 27193/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against electricity bill, ruling disclaimed document is inadmissible without verification request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27193/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the first ground of appeal regarding the admissibility of a disputed document. The appellant argued that the utility company failed to request verification of a contract they later used to justify a debt, despite the appellant's prior disclaim. The court held that failing to request verification legally constitutes a waiver of the document's evidentiary value, rendering it inadmissible for the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2702, 214, 215, 216, 2729 c.c.: The failure to request verification of a private writing disclaimed by a party legally presumes a waiver of its evidentiary value, precluding the judge from considering it.

Parole chiave

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disclaimed writing verification request evidentiary value legal presumption contract dispute utility billing Cassazione errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
Art. 2702 c.c.
Art. 214, primo comma c.c.
Art. 215, primo comma, n.2 c.c.
Art. 216, primo comma c.c.
Art. 2729, primo comma c.c.
Art. 116, primo comma c.p.c.
Art. 115, secondo comma c.p.c.
articoli 2702 c.c
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2702 c.c., 214, primo comma, 215, primo comma, n.2, 216, primo comma, c.p.c.
articolo 2729 c.c
Nonostante ciò, pur non avendo Enel Servizio Elettrico chiesto la verificazione - e quindi essendo divenuta inutilizzabile la scrittura - , il giudice d’appello l’ha utilizzata, fondandovi la motivazione, anche per applicare poi l’articolo 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 3, 6 febbraio 2012 n. 2220
Cass. sez. 1, 20 gennaio 2017 n. 27506
Cass. sez. 2, ord. 6 luglio 2018 n. 17902
Vanno altresì rammentate su questa linea Cass. sez. 2, ord. 6 luglio 2018 n. 17902 - per cui la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova –e, da ultimo, Cass.
Cass. sez. 2, ord. 8 febbraio 2024 n. 3602
S.U. 1 febbraio 2022 n. 3086
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6128/2021 R.G. proposto da CALZATURIFICIO MARY SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA N 670, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA (MRBMCH61S50H501J) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STRACCI GIULIANO (STRGLN58A26E783H) -ricorrente- contro SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO (CLTPFL44C05G478L) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 737/2020 depositata il 21/7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 849/2014, accogliendo domanda di Enel Servizio Elettrico S.p.A., condannava la convenuta, cliente attorea, Calzaturificio Mary S.r.l. a corrisponderle la somma di euro 54.880,97 oltre oneri fiscali e interessi legali non pagati, per precedente fatturazione errata, dalla stessa attrice. Calzaturificio Mary proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Ancona rigettava con sentenza n. 737/2020. Calzaturificio Mary ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difesa con controricorso la controparte, nelle more divenuta Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.

Memoria è stata depositata da entrambe le parti. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2702 c.c., 214, primo comma, 215, primo comma, n.2, 216, primo comma, c.p.c. e 2729, primo comma, c.c. Si adduce che la società Calzaturificio Mary, alla prima difesa successiva alla produzione del doc.2 di controparte - cioè nella comparsa di risposta -, aveva disconosciuto la sottoscrizione del proprio legale rappresentante Cesare Luciani presente in tale documento - “Richiesta di Modifica Fornitura”, modulo 27 gennaio 2000 come risulta anche dalla sentenza impugnata, a pagina 2 -. Nonostante ciò, pur non avendo Enel Servizio Elettrico chiesto la verificazione - e quindi essendo divenuta inutilizzabile la scrittura - , il giudice d’appello l’ha utilizzata, fondandovi la motivazione, anche per applicare poi l’articolo 2729 c.c.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 116, primo comma, c.p.c. La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del disconoscimento del doc. 2 prodotto da Enel Servizio Elettrico, cui si riferirebbero anche due testimoni per riconoscere le matricole dei riduttori.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 115, secondo comma, c.p.c. sulla prova -negata alla ricorrente anche dal giudice d’appello - dei danni derivati dagli imprevisti ulteriori importi da pagare per fruire dell’elettricità, la natura imprevista impedendo appunto di assommare tali costi al prezzo finale del prodotto.

4. Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nonostante il disconoscimento di quel che, significativamente, è “Richiesta” ( d e ll’utente, quindi ) , e non un documento interno di Enel Servizio Elettrico, quest’ultima è pacifico che non ha chiesto la verificazione. 4.1 La corte territoriale si è trovata dinanzi la prima censura d’appello come denuncia di difetto di “prova del momento in cui avrebbe iniziato a decorrere l’errata fatturazione”, considerato che (lo riassume la corte territoriale, nelle pagine 2-3 della sentenza, conformemente, in sostanza, con quanto esposto nella premessa del ricorso, nelle pagine 7-8) vi era stato il disconoscimento non verificato e non sarebbero stati sussistenti altri dati probatori sufficienti, cioè le deposizioni dei testi portati da Enel Servizio Elettrico, in cui si era “chiaramente affermato di non aver avuto cognizione diretta della data di modifica dei riduttori (e dunque della erogazione della nuova maggiore potenza) ma di aver desunto la stessa dalla … documentazione storica in possesso dell’Enel, documentazione che … non poteva essere costituita se non proprio dal … modulo” che “si presentava inutilizzabile perché disconosciuto nella sottoscrizione del Calzaturificio” (così la sentenza, a pagina 3).

Il giudice d’appello, per dimostrare la fondatezza della pretesa di Enel Servizio Elettrico, si è avvalso effettivamente anche del “modulo” disconosciuto, argomentando per dimostrare una limitata ampiezza dell’effetto della sottoscrizione, “perché il modulo, descrivendo essenzialmente un intervento tecnico, integrava certamente un documento di provenienza unilaterale dell’Enel”, unilateralità che non avrebbe potuto “comportare l’incertezza della data dello stesso (e del lavoro in esso descritto)”. La corte territoriale giunge addirittura ad asserire che “la sottoscrizione proviene dal solo tecnico Enel, e … non sussiste ragione che lo stesso abbia apposto sul modulo una data falsa”; e ciò poco dopo avere affermato:

“La sottoscrizione della parte non serviva … a confermare la verità della data di esecuzione del lavoro, posto, tra l’altro, che nello stesso schema del modulo essa era precedente alla apposizione della data stessa”. E, ancora, il giudice d’appello dichiara che “il modulo, … siglato in data 28. 01. 2000 (cioè un giorno dopo: n.d.r.) anche dalla Direzione della Distribuzione Enel Ascoli Piceno Zona Fermo, descrive … una operazione pienamente compatibile … con la preventiva sottoscrizione del contratto”. Conclude, infine, la corte territoriale riconoscendo la sussistenza di “sufficienti elementi” anche ai sensi dell’articolo 2729 c.c. “per attribuire al modulo, a prescindere da qualsiasi sottoscrizione del Calzaturificio, il valore di prova della effettuazione del lavoro tecnico … e della relativa data di esecuzione” (richiama poi le dichiarazioni di due testi, peraltro non presenti alla installazione dei nuovi trasformatori). 4.2 Orbene, Cass. sez. 3, 6 febbraio 2012 n. 2220 (invocata dalla ricorrente) ha affermato il principio in base al quale la mancata proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, alla dichiarazione di non volersi avvalere di tale scrittura come mezzo di prova, per cui il giudice non deve tenerne conto( conforme è Cass. sez. 1, 20 gennaio 2017 n. 27506, pure citata nel ricorso) .

Vanno altresì rammentate su questa linea Cass. sez. 2, ord. 6 luglio 2018 n. 17902 - per cui la mancata richiesta di verificazione equivale, secondo presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova –e, da ultimo, Cass. sez. 2, ord. 8 febbraio 2024 n. 3602, che così è stata massimata: “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, secondo una presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l’accertamento dell’autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura stessa o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli”.

Questa chiara scelta ermeneutica è stata corroborata da S.U. 1 febbraio 2022 n. 3086: “La mancata proposizione dell’istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto”.

5. Il doc.2 di cui si tratta non è dunque utilizzabile, in nessun senso, per cui il primo motivo risulta fondato e va accolto nei suindicati termini, con assorbimento del 2° e del 3° motivo. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione: P.Q.M La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudi