Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27067/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against liability for road defect, citing lack of causal link and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27067/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by a pedestrian injured on a public road against the local municipality. The appellant argued that the lower courts improperly excluded testimonial evidence and reversed the burden of proof regarding the road defect. The court dismissed these claims, noting the lack of a causal link between the alleged hole and the injury, as medical records indicated the fall occurred at home, and the appeal suffered from insufficient specificity regarding the excluded evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2051 c.c.; Art. 2697 c.c.: The court of first instance may exclude liability when no causal nexus exists between the defect and the damage, and the appeal must specifically identify the excluded evidence to be admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
road defect liability burden of proof reversal causal nexus absence procedural specificity testimonial evidence exclusion responsabilità per incidente stradale risarcimento alle vittime di reati corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2051 c.c.
in relazione all’art. 2051 c.c. Il R.g.
Art. 2697 c.c.
in relazione all’art. 2697 c.c. i n relazione al passo della sentenza d’appello che ravvisa un’incongruenza nella allegazione difensiva della Chiapparicci relativa alla rottura del polso a seguito della caduta sulla pubblica via, mentre dal detto referto risulta che la stessa era caduta a casa.
Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.
I motivo:erroneità della sentenza per violazione del l’art. 360, primo comma, n.
Art. 384, quarto comma, c.p.c.
In tal senso, ossia sulla base del mancato riscontro del nesso causale,la motivazione del giudice del merito può essere utilmente integrata, in quanto il dispositivo della sentenza è comunque conforme a diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.
Art. 366, primo comma, nn. 3 e 6 c.p.c.
Deve inoltre, per completezza argomentativa, riscontarsi che il ricorso difetta, inoltre, di idonea specificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6 c.p.c. R.g.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2051 c.c
in relazione all’art. 2051 c.c.
art. 2697 c.c
in relazione all’art. 2697 c.c.
art. 2043 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12663 del 09/05/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29492/2022 R.G. proposto da CHIAPPARICCI GRAZIELLA, rappresentatae difesa dall'avvocato CECCHETTI DANIELA (CCCDNL73M54L117X), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro COMUNE DI CALVI DELL ’ UMBRIA, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in ROMA alla via MONTE SANTO n. 68, presso lo studio dell’avvocato FONSI GIANLUCA (FNSGLC67D03H501C) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO PERUGIA n.504/2022 depositata il 30/09/2022.

R.g. n. 29492 del 2022 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/09/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Graziella Chiapparicci il giorno 6/06/2015, di mattina, cadde, asseritamente a causa della disconnessione della strada urbana, denominata via degli Ulivi, del Comune di Calvi dell’Umbria e riportò lesioni al polso destro e al piede sinistro. La Chiapparicci convenne in giudizio il Comune di Calvi dell’Umbria, dinanzi al Tribunale di Terni , al fine di ottenere la condanna dell’ente territoriale al risarcimento dei danni.

Il Comune si costituì in giudizio e resistette alla domanda. Il Tribunale, ammesso ed espletato il solo interrogatorio formale della Chiapparicci, disattese le istanze istruttorie ulteriori, rigettò la domanda con compensazione delle spese di lite. La Chiapparicci propose appello. La Corte di appello di Perugia, nel ricostituito contraddittorio con il Comune di Calvi dell’Umbria ha, con sentenza n. 504 del 30/09/2022, rigettato l’impugnazione. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a due motivi di ricorso, Graziella Chiapparicci.

Resiste con controricorso il Comunedi Calvi dell’Umbria. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 19/09/2025, per la quale il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria. All’adunanza camerale del 12/09/2025 il Collegio ha assunto il ricorso in decisione, con termine di sessanta giorni per il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorsosono i seguenti. I motivo:erroneità della sentenza per violazione del l’art. 360, primo comma, n. 3 e (o) n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 2051 c.c. Il R.g. n. 29492 del 2022 Ad. 19/09/2025; estensore:

C. Valle motivo è incentrato sulla mancata ammissione delle prove testimoniali e sull’avere i giudici di merito operato una inversione dell’onere della prova con riferimento alla fattispecie di cui all’art.2051 c.c., richiedendo la prova della mancanza di colpain capo alla Chiappariccie dell’imprevedibilità della buca. IImotivo: erroneità della sentenza per violazione del l’art. 360, primo comma, n. 3 e (o) n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. i n relazione al passo della sentenza d’appello che ravvisa un’incongruenza nella allegazione difensiva della Chiapparicci relativa alla rottura del polso a seguito della caduta sulla pubblica via, mentre dal detto referto risulta che la stessa era caduta a casa.

Il Pubblico Ministero ha concluso, con requisitoria scritta, per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, per avere i giudici di merito operato una inversione dell’onere della prova, attribuendo alla Chiapparicci, persona lesa , l’onere della prova dell’elemento oggettivo della non visibilità della disconnessione del pavimento stradale e dell’elemento soggettivo dell’imprevedibilità del pericolo. La prospettazione dell’Ufficio della Procura generale non può essere accolta in quanto, pur facendo la sentenza impugnata riferimento ai concetti di insidia e trabocchetto, che sono oramai desueti nella più recente giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è leggibile anche nel senso della mancata prova, da parte della Chiapparicci, del nesso di causa.

La Corte territoriale e, prima ancora, il Tribunale, hanno fondato il proprio giudizio negativo per la domanda della Chiapparicci sulla mancata prova del nesso causale tra la disconnessione della strada e la caduta dellalesa. Invero la Corte territoriale, valorizzando, come già fatto dal Tribunale, le dichiarazioni della Chiapparicci in sede di interrogatorio formale e le rimanenti risultanze istruttorie documentali,ha ritenuto che mancasse la prova che la caduta della Chiapparicci fosse avvenuta a causa della buca e comunque della disconnessione della R.g. n. 29492 del 2022 Ad. 19/09/2025; estensore:

C. Valle strada. Sul punto la sentenza è conforme alla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8449 del 31/03/2025), secondo la quale responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. –in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra resin custodia ed evento – il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (in termini di assenza del requisito della colpa del danneggiato si veda, altresì, Cass. n. 12663 del 09/05/2024).

Nel senso della mancata sussistenza del nesso causale , o quantomeno di un suo idoneo supporto probatorio, è pure conducente la parte finale della motivazione della sentenza impugnata, oggetto del secondo motivo di ricorso, laddove la Corte d’appello pone in dubbio, sulla base del referto medico, che la Chiapparicci fosse effettivamentecaduta sulla pubblica via, in quanto dal referto del pronto soccorso dell’ospedale di Terni il luogo in cui era stato riportato iltrauma risultava indicato come «casa». In tal senso, ossia sulla base del mancato riscontro del nesso causale,la motivazione del giudice del merito può essere utilmente integrata, in quanto il dispositivo della sentenza è comunque conforme a diritto, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.

Deve inoltre, per completezza argomentativa, riscontarsi che il ricorso difetta, inoltre, di idonea specificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6 c.p.c. R.g. n. 29492 del 2022 Ad. 19/09/2025; estensore: C. Valle Sul punto è sufficiente rilevare che dalla narrativa dell’atto difensivo della Chiapparicci non si apprende quale fosse l’articolato istruttorio non ammesso dal Tribunale e con quali testi, posto che essi non risultano ritualmente indicati nell’atto e tantomeno è dato comprendere chi fosse presente al momento della allegata caduta sulla pubblica via né sono trascritti i nomi dei testimoni originariamente indicati.

Detta carenza si riverbera in senso negativo anche sul secondo motivo di ricorso, con il quale si mira a infirmare la veridicità di quanto riportato nel referto del pronto soccorso. In conclusione il ricorso è infondato. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale svolta e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5. 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove R.g. n. 29492 del 2022 Ad. 19/09/2025; estensore:

C. Valle dovuto,per il ricorso, a norma del comm