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Decreto — n. 26924/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 26924/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Società Agricola Cipriana SRL, did not act to preserve the right to a ruling despite the statutory deadline expiring without intervention. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of judgment definition, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day deadline judgment definition proposal extinction of proceedings litigation costs allocation condono delle spese procedurali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione in data 14/03/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione in data 14/03/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27002/2024 R.G. proposto da : SOCIETA’ AGRICOLA CIPRIANA SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati PETRETTI ALESSIO (PTRLSS55M25H501M), GIUDICI PAOLO (GDCPLA73H06A794Z) e BONOMI PAOLO (BNMPLA63E10A794K) -ricorrente- contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 508/2024depositata il 20/05/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione in data 14/03/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in