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Decreto — n. 26911/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26911/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to respond to the court's proposal for settlement within the required forty-day period. The applicant, Rosalba Budetta, had not requested a decision on the proposal despite the lapse of the statutory time limit. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the applicant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory deadline litigation costs condono delle spese procedurali spese di esecuzione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1518/2025 R.G. proposto da: BUDETTA ROSALBA, rappresentata e difesa dall’avvocato EGIDIO FELICE EGIDIO (GDEFCG73C21H703X) in virtù di procura in atti DOMICILIO DIGITALE avv_egidio@pec.it -ricorrente- contro UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (società incorporante UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA), in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COSMA ALESSANDRO (CSMLSN74E14H703S) che lo rappresenta e difende DOM.

DIGITALE avvcosmaalessandro@pec.ordineforense.salerno.it -controricorrente- nonché contro GENERALI ITALIA SPA, in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giovanni Arieta (C.F. RTAGNN52R15H501U) DOMICILIO DIGITALE pec Numero registro generale 1518/2025 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 26911/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 giovanniarieta@ordineavvocatiroma.org) (RTAGNN52R15H501U) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- nonché contro DE PASCALE ALFONSO, BUDETTA FRANCESCO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNOn.954/2024 depositata il 05/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Numero registro generale 1518/2025 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 26911/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 Così deciso in Roma, il 29/09/2025 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 1518/2025 Numero sezionale 673/2025 Numero di raccolta generale 26911/2025 Data pubblicazione 07/10/2025