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Decreto — n. 26906/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26906/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26906/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1408/2025 R.G. proposto da : NATALE LUCIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato MAZZOLA LIBERATO (MZZLRT65H17F030N) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, DOMICILIO DIGITALEliberato.mazzola@ordineavvocatita.it; -ricorrente- contro ALLIANZ LLOYD ADRIATICO S.P.A, in persona del procuratore p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO (NPLFNC65H14F839F) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, DOMICILIO DIGITALE francesconapolitano1@avvocatinapoli.legalmail.it in ROMA VIA GIUSEPPE A.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26906/2025 — snciv · Corte di Cassazione: GUATTANI 2/A; -controricorrente- nonchécontro MORO GENNARO, C.R.E. ITALIA S.R.L in persona del legale rapp.te p.t., TORRE FRANCESCO, PADRICELLI SALVATORE, TORRE GIOVANNA, GRAZIOLI GIUSEPPE, BANCO BPM S.P.A. in persona del legale rapp.te p.t., TORRE OLGA - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2302/2024depositata il 27/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione condono delle spese procedurali esecuzione della sentenza credito in compensazione anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
in persona del legale rapp.te p.t., TORRE OLGA - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2302/2024depositata il 27/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1408/2025 R.G. proposto da : NATALE LUCIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato MAZZOLA LIBERATO (MZZLRT65H17F030N) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, DOMICILIO DIGITALEliberato.mazzola@ordineavvocatita.it; -ricorrente- contro ALLIANZ LLOYD ADRIATICO S.P.A, in persona del procuratore p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO (NPLFNC65H14F839F) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, DOMICILIO DIGITALE francesconapolitano1@avvocatinapoli.legalmail.it in ROMA VIA GIUSEPPE A.

GUATTANI 2/A; -controricorrente- nonchécontro MORO GENNARO, C.R.E. ITALIA S.R.L in persona del legale rapp.te p.t., TORRE FRANCESCO, PADRICELLI SALVATORE, TORRE GIOVANNA, GRAZIOLI GIUSEPPE, BANCO BPM S.P.A. in persona del legale rapp.te p.t., TORRE OLGA - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2302/2024depositata il 27/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso