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Decreto — n. 26901/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26901/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26901/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26533/2024 R.G. proposto da : BLANCO SALVATORE, CANOSA ANTONIO, COLITTA DONATELLA, RUTIGLIANO LUIGI, OLIVA GIULIA ANNA n.q. procuratore generale di BISIO FRANCESCA, MANFREDI JACOPO, MANCUSO MARIA ELISA, NICOLETTI ALESSANDRA, PERARI ANNA CHIARA, MICHIELI CINZIA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, DOMICILIO DIGITALE marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, in Roma via Domenico CHELINI n.5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t.,MINISTERO DELL ’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis , DOMICILIO DIGITALE ags.rm@avvocaturastato.it, in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3264/2024pubblicata il 10/05/2024 ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26901/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Parole chiave

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compromettibilità compensazione nel fallimento assenza di caso di rigore causa legittima prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria principio della copertura dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
12, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3264/2024pubblicata il 10/05/2024 ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26533/2024 R.G. proposto da : BLANCO SALVATORE, CANOSA ANTONIO, COLITTA DONATELLA, RUTIGLIANO LUIGI, OLIVA GIULIA ANNA n.q. procuratore generale di BISIO FRANCESCA, MANFREDI JACOPO, MANCUSO MARIA ELISA, NICOLETTI ALESSANDRA, PERARI ANNA CHIARA, MICHIELI CINZIA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, DOMICILIO DIGITALE marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, in Roma via Domenico CHELINI n.5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t.,MINISTERO DELL ’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis , DOMICILIO DIGITALE ags.rm@avvocaturastato.it, in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3264/2024pubblicata il 10/05/2024 ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso