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Decreto — n. 26897/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26897/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26897/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25405/2024 R.G. proposto da : CAMPANARI ELENA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO ALFONSO (DBNLNS58R12H501C) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti , DOMICILIO DIGITALEalfonsodibenedetto@ordineavvocatiroma. o rg in Roma Via Isole Del Capo Verde 26 -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona delprocuratore p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato ANDRIOLA ALESSANDRO (NDRLSN64D18H501D) che larappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, DOMICILIO DIGITALE alessandroandriola@ordineavvocatiroma.org, in ROMA VIA G.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26897/2025 — snciv · Corte di Cassazione: MONTANELLI N. 11 -controricorrente- nonchécontro DEL.NA SRL, in persona del legale rapp.te p.t., -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 8521/2024 depositata il 20/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale stralcio dai ruoli sanzione disciplinare del notaio impugnazione di decisioni amministrative impugnazione della cancellazione errore amministrativo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
8521/2024 depositata il 20/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25405/2024 R.G. proposto da : CAMPANARI ELENA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO ALFONSO (DBNLNS58R12H501C) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti , DOMICILIO DIGITALEalfonsodibenedetto@ordineavvocatiroma. o rg in Roma Via Isole Del Capo Verde 26 -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona delprocuratore p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato ANDRIOLA ALESSANDRO (NDRLSN64D18H501D) che larappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, DOMICILIO DIGITALE alessandroandriola@ordineavvocatiroma.org, in ROMA VIA G.

MONTANELLI N. 11 -controricorrente- nonchécontro DEL.NA SRL, in persona del legale rapp.te p.t., -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 8521/2024 depositata il 20/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così d