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Decreto — n. 26882/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26882/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26882/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24118/2024 R.G. proposto da : MONAR SILVIA EUGENIA,elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato BERARDI DANIELE (BRRDNL71L09H501S) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, DOMICILIO DIGITALE danieleberardi@ordineavvocatiroma.org , in Roma Piazzale Clodio N. 13, -ricorrente- contro GENERTEL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TUCCINI RICCARDO (TCCRCR78R04H501S) che la rappresenta e difende , in virtù di procura speciale in atti, DOMICILIO DIGITALE riccardotuccini@ordineavvocatiroma.org, in Roma Corso Trieste, N. -controricorrente- nonchécontro BONGIANNI CRISTINA, COLAZZA GIUSEPPINA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.13377/2024 depositata il 20/08/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26882/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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anticipo delle spese condono delle spese procedurali ripetibili prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assunzione delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
-controricorrente- nonchécontro BONGIANNI CRISTINA, COLAZZA GIUSEPPINA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.13377/2024 depositata il 20/08/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24118/2024 R.G. proposto da : MONAR SILVIA EUGENIA,elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato BERARDI DANIELE (BRRDNL71L09H501S) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, DOMICILIO DIGITALE danieleberardi@ordineavvocatiroma.org , in Roma Piazzale Clodio N. 13, -ricorrente- contro GENERTEL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TUCCINI RICCARDO (TCCRCR78R04H501S) che la rappresenta e difende , in virtù di procura speciale in atti, DOMICILIO DIGITALE riccardotuccini@ordineavvocatiroma.org, in Roma Corso Trieste, N. -controricorrente- nonchécontro BONGIANNI CRISTINA, COLAZZA GIUSEPPINA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.13377/2024 depositata il 20/08/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso i