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Decreto — n. 26881/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 26881/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the first-instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory forty-day period. The appellant, representing an insurance company, had not requested a decision on the proposed settlement, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal waiver of rights statutory time limit procedural costs allocation restituzione di prestazioni complementari fondo di compensazione rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
2410/2024 depositata il 16/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24101/2024 R.G. proposto da: GRASSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CAPODAGLI CLAUDIA (CPDCLD73H65H501I) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, DOMICILIO DIGITALE claudiacapodagli@ordineavvocatiroma.org, in Roma Via Timavo N. 22, -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G), in virtù di procura speciale in atti, DOMICILIO DIGITALE francescobaldi@ordineavvocatiroma.org, in Roma Via Salaria N. 292, -controricorrente- nonché contro GRASSIA ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MAUGERI FILIPPO (MGRFPP81R31C351W) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, DOMICILIO DIGITALE filippo.maugeri@pec.ordineavvocaticatania.it -controricorrente- nonché contro DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP, in persona del legale rapp.te p.t., -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CATANIA n. 2410/2024 depositata il 16/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore, Avv.

Filippo Maugeri, antistatario. Così deciso in Roma, il 2