Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26860/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to subsequent transaction extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26860/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant subsequently entered into a transaction with the respondent, extinguishing the subject matter of the dispute. Although the appellant initially requested a declaration of cessation of the controversy, no joint request was filed, and the court found no other evidence of such an agreement. Consequently, the court ruled that the appeal lacked standing due to the subsequent transaction, dismissing it without applying the specific procedural exception for joint requests.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When a party's subsequent transaction extinguishes the subject matter of the dispute, the appeal is inadmissible for lack of interest unless a joint request for cessation was filed.

Parole chiave

Generato dall'IA
subsequent transaction cessation of controversy lack of interest inadmissible appeal subject matter extinguished mancata attuazione degli accordi illeciti privo d'oggetto mancato rinnovo del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., n. 19976 del 2024
Cass., Sez. U., n. 19976 del 2024); le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente GABRIELE POSITANO Consigliere PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere PAOLO PORRECA Consigliere Rel. Oggetto: SOMMINISTRAZIONE Ud.04/07/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8327/2023 R.G. proposto da: MANCUSO MARIA ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARADEI VINCENZO (MRDVCN63T09F735Q), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro ZETA GAS S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato MILITERNI GIANLUCA (MLTGLC69B24F839I), domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1614/2023 depositata il 03/03/2023.

Numero registro generale 8327/2023 Numero sezionale 3429/2025 Numero di raccolta generale 26860/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Maria Rosa Mancuso ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1614 del 2023 della Corte di appello di Rona, articolando due motivi; ha resistito con controricorso Zeta Gas s.p.a. Rilevato che parte ricorrente, con istanza depositata il 6 giugno 2025, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione con la controparte; in assenza di una domanda congiunta in tal senso o altre risultanze al riguardo, deve constatarsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso senza che ricorrano, quindi, i presupposti dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v.

Cass., Sez. U., n. 19976 del 2024); le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 4/7/2025 Il Presidente LUIGI ALESSANDRO SCARANO Numero registro generale 8327/2023 Numero sezionale 3429/2025 Numero di raccolta generale 26860/2025 Data pubblicazione 06/10/2025