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Ordinanza — n. 26857/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for lack of valid power of attorney proving legal standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26857/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal judgment regarding a revocatory action against a property donation. The lower court erroneously accepted an internal declaration as proof of the power of attorney's validity, failing to verify the specific identity and authority of the signatory. The court ruled that such documents must precisely identify the representative and the person certifying their qualifications to satisfy legal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 1352, 1392 c.c.; Where the validity of a power of attorney is timely contested, the party must prove the actual grant of litigation authority through acts demonstrating the legitimacy of the representative and the certifier of their qualifications.

Parole chiave

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power of attorney validity litigation authority proof legal standing requirement representative identity revocatory action internal declaration sufficiency Cassation quashing donatario

Disposizioni normative citate

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Art. 1352 c.c.
Art. 1392 c.c.
Art. 2901 c.c.
Il Tribunale di Verona, con sentenza del 7 febbraio 2021, rigettò la domanda principale e accolse quella subordinata, dichiarando la revocatoria della donazione ai sensi dell’art. 2901 c.c. con riferimento ad entrambe le ragioni di credito.
Art. 58 d.lgs. n. 385/1993
] il 5°[ con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 e dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), in quanto la Corte territoriale avrebbe “omesso di rilevare la tardività della sanatoria del difetto di rappresentanza sostanziale” (cfr.
art. 2901 c.c
Il Tribunale di Verona, con sentenza del 7 febbraio 2021, rigettò la domanda principale e accolse quella subordinata, dichiarando la revocatoria della donazione ai sensi dell’art. 2901 c.c.
art. 182 c.p
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia, come già in appello, un error in procedendo in relazione all’art. 182 c.p.c.
art. 2697 c.c
75, 77, 83, 182 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.
art. 58 d.lgs. n. 385/1993
] il 5°[ con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 31/01/2014, n. 2156
Cass., 31/01/2014, n. 2156; Cass., 26/11/1999, n.
Cass., 26/11/1999, n. 13217
2156; Cass., 26/11/1999, n. 13217).
Cass. Sez. Un., 22/02/2025, n. 4717
Cass. Sez. Un., 22/02/2025, n. 4717; Cass., 30/05/2022, n.
Cass., 30/05/2022, n. 17401
4717; Cass., 30/05/2022, n. 17401; Cass., 05/07/2017, n.
Cass., 05/07/2017, n. 16634
17401; Cass., 05/07/2017, n. 16634; Cass.
Cass. Sez. Un., 7/11/2013, n. 25036
16634; Cass. Sez. Un., 7/11/2013, n. 25036) secondo cui è necessario individuare con precisione non solo il soggetto cui sia attribuito il potere di rappresentanza processuale ma anche quello eventualmente legittimato a certificarne la qualifica e i relativi poteri ( in termini v.
Cass., 7/7/2025, n. 18525
Cass., 7/7/2025, n. 18525 ).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5754/2023 R.G. proposto da BIONDANI ANDREA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati POGGI LAURA, MISINO MICHELE; -ricorrente- contro A.M.C.O. - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato CASA FEDERICO ; -controricorrente- nonchécontro BIONDANI ARIANNA; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2693/2022depositata il 14/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. La Banca Popolare di Vicenza, quale procuratrice di Ambra SPV S.r.l., convenne in giudizio Andrea Biondani e la figlia Arianna per ottenere, in via principale, l’accertamento della simulazione dell’atto di donazione immobiliare stipulato tra i due il 3 dicembre 2012 e, in subordine, la dichiarazione di inefficacia dello stesso ai sensi dell’art. 2901 c.c. A fondamento della domanda dedusse di essere creditrice di Andrea Biondani, in qualità di fideiussore: da un lato, in relazione a un contratto di finanziamento ipotecario fondiario del 15 settembre 2008, concesso alla società Biondani S.r.l. per l’importo di € 6.700.000; dall’altro, in relazione a un contratto di mutuo ipotecario del 31 marzo 2010, stipulato con la società Pavimento Trento S.r.l. in liquidazione, per l’importo di € 2.000.000.

I convenuti eccepirono, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva dell’attrice, contestando la titolarità dei crediti in capo ad Ambra SPV S.r.l., in quanto non risultava che gli stessi fossero compresi nella cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., né che fosse stato conferito un valido potere rappresentativo alla sub- procuratrice che aveva sottoscritto la procura alle liti per SGA S.p.A. – poi divenuta AMCO S.p.A. – intervenuta nel giudizio in qualità di gestore del “Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza”. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 7 febbraio 2021, rigettò la domanda principale e accolse quella subordinata, dichiarando la revocatoria della donazione ai sensi dell’art. 2901 c.c. con riferimento ad entrambe le ragioni di credito.

Ritenne, inoltre, sanato il difetto di rappresentanza e rigettò le eccezioni relative alla validità della procura, La Corte ha ritenuto che i crediti in questione rientrassero nel campo di applicazione della cessione effettuata ad Ambra SPV, confermandone quindi l’inclusione. 2.Con sentenza n. 2693 del 14 dicembre 2022, la Corte d’Appello di Venezia, ha rigettato integralmente l’appello proposto da Andrea Biondani, confermando la decisione del Tribunale di Verona che aveva accolto l’azione revocatoria promossa da Ambra SPV in relazione alla donazione immobiliare eseguita dal Biondani in favore della figlia.

Quanto alla legittimazione attiva della cessionaria Ambra SPV, la Corte ha ritenuto provata la titolarità del credito azionato, osservando che i crediti risultavano effettivamente compresi nella cessione in blocco operata da Banca Popolare di Vicenza ai sensi dell’art. 58 T.U.B. La Corte ha deciso la questione facendo leva non solo sul contenuto dell’accordo di cessione e sulla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche sulla circostanza che Andrea Biondani non aveva tempestivamente contestato l’inclusione dei crediti azionati tra quelli oggetto della cessione, ritenendo tale mancanza preclusiva rispetto a ogni successiva eccezione sollevata sul punto.

Inoltre, ha sottolineato come la stessa Banca cedente, costituitasi in giudizio quale mandataria di Ambra SPV, avesse in più occasioni confermato l’effettività della cessione e l’inclusione del credito oggetto di causa, escludendo ogni rischio di doppia escussione. La Corte ha poi respinto le eccezioni relative alla carenza di potere rappresentativo in capo alla sub-procuratrice che aveva sottoscritto la procura per conto di SGA (poi AMCO S.p.A.), intervenuta in corso di causa quale gestore del patrimonio destinato “Gruppo Vicenza”. È stato ritenuto regolare il procedimento di sanatoria del difetto di rappresentanza, avvenuto nei termini fissati dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., e adeguatamente documentato.

Le obiezioni relative alla qualifica del soggetto firmatario della procura sono state ritenute infondate, avendo la documentazione prodotta dimostrato l’effettiva attribuzione dei poteri. Ritenuta accertata la titolarità del credito in capo ad Ambra SPV, la Corte ha escluso anche ogni ulteriore dubbio sulla legittimazione ad agire in revocatoria, precisando che tale azione può essere esercitata dal cessionario nei confronti del debitore ceduto. Con riferimento all’eventus damni, è stato evidenziato che la donazione aveva determinato un depauperamento del patrimonio del fideiussore, e che il debitore non aveva fornito la prova – a lui spettante – dell’adeguatezza del patrimonio residuo a soddisfare le pretese creditorie.

Il confronto tra l’attivo residuo (pari a circa 3,1 milioni di euro) e il credito azionato (superiore a 6,7 milioni) dimostrava l’esistenza del pregiudizio. Quanto alla scientia damni , la Corte ha ritenuto che Andrea Biondani, all’epoca della donazione, fosse pienamente consapevole della propria esposizione debitoria e del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato ai creditori. La consapevolezza era desumibile dal complesso delle vicende rappresentate in giudizio e dal fatto che l’immobile oggetto di donazione era privo di vincoli ipotecari, segno della volontà di sottrarlo alla garanzia patrimoniale.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Andrea Biondani propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi. 3.1. Resiste con controricorso AMCO – Asset Management Company S.p.A. (già Società per la gestione di attività - S.G.A. S.p.A.). Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia, come già in appello, un error in procedendo in relazione all’art. 182 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), in quanto la Corte territoriale avrebbe “omesso di rilevare la tardività della sanatoria del difetto di rappresentanza sostanziale” (cfr. p. 3, ricorso Biondani).

In particolare, la sentenza impugnata sarebbe erronea perché, ai sensi del citato art. 182 c.p.c., la concessione di un termine, da parte del giudice, per sanare il difetto di costituzione in giudizio sarebbe possibile solo in caso di suo rilievo d’ufficio e non già a seguito di eccezione di parte, come accaduto nella fattispecie. 4.1.1.Il motivo risulta fondato nei termini di seguito indicati . Va innanzitutto richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in tema di rappresentanza nel processo, qualora venga sollevata dalla parte avversaria, in modo tempestivo, un’eccezione di difetto di rappresentanza – sia essa sostanziale o processuale – ovvero un vizio della procura alle liti, grava sulla parte interessata l’onere di produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione idonea a sanare il vizio.

In tal caso, non trova applicazione automatica il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., previsto soltanto nel caso in cui il vizio venga rilevato d’ufficio (Cass. 14 dicembre 2024, n. 32489; Cass.23 luglio 2024, n. 20396; Cass. 25 giugno 2024, n. 17491; Cass.16 marzo 2023, n. 7589; Cass. 20 ottobre 2021, n. 29244), e il termine eventualmente assegnato ha natura perentoria (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22564). È stato altresì chiarito che il difetto di rappresentanza processuale può essere sanato anche in sede di impugnazione, senza soggiacere alle preclusioni istruttorie tipiche del giudizio di primo grado; tuttavia, se la contestazione non proviene dal giudice ma dalla controparte, la parte interessata è tenuta ad attivarsi senza indugio, non essendovi necessità di assegnare un termine – salvo che ciò sia espressamente richiesto o comunque disposto dal giudice – giacché la contestazione di parte impone l’immediato contraddittorio e l’attivazione della parte che si assume rappresentata (Cass., Sez.

Un., 4 marzo 2016, n. 424; Cass. 31 luglio 2023, n. 23224; Cass. 30 maggio 2022, n. 17401; Cass. 16 ottobre 2020, n. 22564). Pertanto, mentre in caso di rilievo officioso il giudice è tenuto ad assegnare alla parte un termine perentorio ai sensi dell’art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione, nel diverso caso in cui il vizio sia sollevato dalla controparte, la documentazione richiesta deve essere prodotta immediatamente, salvo che la parte richieda motivatamente un termine o che tale termine venga comunque concesso dal giudice (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24212).

La possibilità di differire l’onere di produzione documentale rispetto alla prima difesa utile –e quindi di beneficiare del termine previsto dall’art. 182 c.p.c. – è subordinata, in definitiva, a una specifica richiesta della parte ovvero alla decisione del giudice di assegnarlo comunque, anche in assenza di istanza (Cass. 11 marzo 2019, n. 6996; Cass. 4 ottobre 2018, n. 24212). Nel caso di specie la parte non ha richiesto alcun termine. Ha pertanto errato la Corte d’Appello dove ha ritenuto (cfr. pag. 9 sentenza impugnata) che la effettiva regolarizzazione della posizione di AMBRA e la sua rituale presenza nel processo a mezzo di un valido rappresentante siano inidonee a produrre alcun effetto di sanatoria e, dall’altro, che la concessione del termine da parte del giudice, come pure è indicato nelle decisioni della S. Corte innanzi richiamate (che, come visto, hanno cura di precisare l’eventualità che un termine sia stato motivatamente richiesto “o comunque assegnato dal giudice”), non può essere obliterata, quasi quel termine non fosse stato effettivamente concesso, risultando comunque motivata alla stregua della controvertibilità della questione in merito al venir meno del rapporto di mandato e al dibattito al riguardo svoltosi fra le parti . 4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione de gli artt. 1352, 1392, 1393, 2699, 2702 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si duole dell’invalidità della procura alle liti per carenza di potere in capo alla Barbara Fiorini. Lamenta che la corte di merito ha immotivatamente non attribuito rilievo alla illeggibilità della firma ivi apposta, così come alla qualità del soggetto dichiarante; e che non essendo riferibile alla società SGA S.p.a. per mancanza di sottoscrizione del soggetto munito di potere rappresentativo, la procura è priva dei requisiti prescritti dagli artt. 1352 e 1392 c.c., avendo pertanto la c orte d’appello erroneamente ritenuto sussistente lo ius postulandi in favore di Ambra SPV s.r.l. 4.2.1.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ove sia tempestivamente contestata la validità della procura alle liti, grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare l’effettivo conferimento dello ius postulandi , mediante produzione di atti idonei a comprovare la legittimazione del soggetto che ha rilasciato la procura (cfr. Cass., 31/01/2014, n. 2156; Cass., 26/11/1999, n. 13217). Nel caso in esame la corte d’appello ha ritenuto sufficiente, a tal fine, una dichiarazione interna di SGA S.p.A. priva di autenticazione e sottoscritta da soggetto non identificato per nome, ruolo o poteri, che si limita ad attestare in via generica la qualifica di Barbara Fiorini come “Quadro Direttivo di IV livello”.

Tale documento, privo di riferimenti certi all’identità e alla legittimazione dell’autore, non fornisce alcuna prova del potere della Fiorini di rilasciare, in nome di SGA S.p.A., una valida procura alle liti. La motivazione adottata dalla corte territoriale si rivela pertanto carente e in contrasto con i principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 22/02/2025, n. 4717; Cass., 30/05/2022, n. 17401; Cass., 05/07/2017, n. 16634; Cass. Sez. Un., 7/11/2013, n. 25036) secondo cui è necessario individuare con precisione non solo il soggetto cui sia attribuito il potere di rappresentanza processuale ma anche quello eventualmente legittimato a certificarne la qualifica e i relativi poteri ( in termini v.

Cass., 7/7/2025, n. 18525 ).

5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e 2° motivo, assorbiti il 3° [ con il quale il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 77, 83, 182 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. –art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ], il 4° [ con il quale denuncia la nullità della sentenza o del procedimento – art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 167 e 183 c.p.c. ] il 5°[ con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 e dell’art. 2697 c.c. – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.] il 6° [ con il quale il ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.] il 7 [con il quale denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. – art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.] consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche