Cassation court revokes appellate judgment on ordinary revocation action due to insufficient evidence of buyer's knowledge of creditor harm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal by the Bank against the lower court's decision to declare a property sale ineffective under ordinary revocation rules. The appellate court had accepted the revocation based on a presumed relationship of kinship between the seller and buyer, but the Cassation Court found this reasoning insufficient without concrete proof of the buyer's actual knowledge of the debt. Consequently, the Court quashed the appellate judgment and remanded the case for a new examination to properly establish the subjective element required for revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 360, comma 1, sub. 3 c.p.c.: The ordinary revocation action requires proof that the buyer knew of the harm to creditors; mere kinship or shared surname is insufficient without corroborating evidence of the buyer's awareness of the debtor's insolvency.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12186/2023R.G. proposto da Marino PELLEGRINELLI, rappresentat o e difes o dall’Avv . Gianfranco Ceci , come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato come da domicilio digitale; –ricorrente – contro Banca del Territorio Lombardo,Credito Cooperativo S.C., già denominata Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta s.c.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Cremaschi in forza di procura speciale alle liti allegata al controricorso, ex lege domiciliatacome da domicilio digitale; - controricorrente - Oggetto:Revocatoria ordinaria – Atto di compravendita.
C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12186/2023 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi nonché contro AndreaPELLEGRINELLI; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 4 47 /202 3 pubblicata in data 15marzo 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2025 dal la Consiglieradott.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1. C on la sentenza n. 842 /20 19 , il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’azionepauliana ai sensi dell’art. 2901 c.c. proposta dalla Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo S.C. nei confronti di Marino Pellegrinelli, quale fideiussore della Prima.Vera s.r.l. debitrice della somma complessiva di€ 106.755,34 ( di cui, € 16.938,22, in conseguenza del saldo negativo di conto corrente e € 89.817,12 a titolo di rate insolute interessi e capitale residuo di un mutuo), al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia dell’atto di compravendita notarile in data 02/04/2015 rep. n. 8193 e racc. 7092,con cui Marino Pellegrinelli aveva venduto ad Andrea Pellegrinelli per il corrispettivo di €25.000,00 gli immobili di sua proprietà siti in Almè (BG).
Per quanto ancora di interesse e tra l’altro, il Tribunale aveva ritenuto non provato l’elemento soggettivo della scientia damni, evidenziando che la Banca si eralimitata ad allegare la sussistenza di una parentela fra il venditore Marino Pellegrinelli e l’acquirente Andrea Pellegrinelli, indicandolicome fratelli solo nelle memorie conclusionali, senza fornire alcuna prova al riguardo; in particolare, aveva ritenuto che la comunanza del cognome non costituisse prova dell’asserita parentela da cui potere desumere, quale presunzione semplice,la scienza damni in capo all’acquirente Andrea Pellegrinelli. 2.Avverso la sentenza di prime cure, l a Banca Territoriale del Credito Lombardo Credito Cooperativo S.C. ha proposto appello dinanzi la C orte d’appello di Brescia; si sono costituiti Marino Pellegrinelli e Andrea Pellegrinelli chiedendo entrambi il rigetto dell’appello.
C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12186/2023 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Con la sentenza n. 4 47 /202 3 , qui impugnata, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo , ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria, dichiarando inefficace nei confronti della Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo S.C. l’atto di compravendita in data 2/04/2015,con cui Marino Pellegrinelli aveva venduto ad Andrea Pellegrinelli gli immobili di sua proprietà siti in Almè (BG), con condanna di questi ultimi al pagamento in favore della banca delle spese del doppio grado giudizio, così comeliquidate in dispositivo.
3. A vverso la sentenza della Corte d ’a ppello, Marino Pellegrinelli ha propostoricorso per cassazione articolato in quattro motiv i . Ha resistito con controricorso la Banca del Territorio Lombardo, Credito Cooperativo S.C. ; sebbene intimato, Andrea Pellegrinelli non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La parte ricorrente ha depositato memoria, ha depositato memoria anche la parte controricorrente. Ragioni della decisione 1.Con il terzo motivo di ricorso, che va prioritariamente esaminato in quanto logicamente prioritario, il ricorrente denunzia la “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, sub 3, cod. proc. civ. (artt. 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 2729 e 2697 cod. civ.) e/o sull’insufficiente o contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, sub 5) cod. proc. civ. con riferimento alle presunzioni utilizzate per il raggiungimento della prova della scientia fraudis in capo all’acquirente”; in particolare,lamenta che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata ha reputato provato il requisito della scientia damni in capo al terzo in quanto la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un rapporto di parentela tra il disponente ed il terzo e contesta che la sola sussistenza di un rapporto di parentela tra le parti, anche pure di fratellanza, possacostituire da sola prova C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12186/2023 Pres.
L.A. Scarano Est. I. Ambrosi della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria ordinariae che non sussistevano altri elementi da cui desumere il presupposto (i convenuti non erano conviventi, il sig. Pellegrinelli Andrea non faceva parte della compagine sociale di Ropeca s.r.l., l’atto di compravendita non presentava anomalie sotto il profilo del prezzo della compravendita pattuito, aveva ad oggetto la vendita unicamente di un terreno boschivo, privo di particolare valore economico e/o pregio, etc…). 2.Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
3. V a richiamato l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornitatramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (tra tante, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019; indirizzo ribadito, da ultimo, da Cass. Sez. U, Sentenza n. 1898 del 27/01/2025 che ha risolto un contrasto ermeneutico in tema di elemento soggettivo del debitore e del terzo in caso di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito). Questa Corte ha pure precisato che la provadella participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimentodell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito (come nel caso di specie), può essere ricavataanche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di unvincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo rendaestremamente «inverosimile» che il terzo non fosse a conoscenza dellasituazione debitoria gravante sul disponente (Cass.
Sez. 3 5/03/2009, n.5359). C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12186/2023 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Va osservato chenella specie la c orte d’appello , operando la valutazione presuntiva sulla base del rapporto di parentela , ha fondato la decisione su elementi fattualiprivi di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, è incorso in una sua falsa applicazione, giacché ha dichiaratodi applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo ha fatto con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza ( v.
Cass., Sez. Un., 24/1/2018, n. 1785).
4. Ebbene , con la decisione impugnata, la Corte d’appello ha ritenu to fornita la provapresuntiva della partecipatio dalla mera esistenza del rapporto di parentela tra il debitore e il terzo acquirente, affermando che«tale rapporto, senz’altro di per sé significativo tenuto conto che si tratta di parenti stretti (fratelli)», ritenendo altresì « non risulta alcun motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento, che le parti appellate neanche hanno dedotto, e che l’atto di compravendita[2 aprile 2015], avente pacificamente ad oggetto gli unici beni immobili in proprietà esclusiva di Marino Pellegrinelli è stato stipulato a ridosso della dichiarazione di fallimento della società debitrice principale, di cui Marino Pellegrinelli era legale rappresentanteoltre che socio di maggioranza, pronunciata il 22 aprile 2015 dal Tribunale di Bergamo» così traendo « gravi, precise e concordanti presunzioni atte a far ritenere provata la consapevolezza anche da parte dell’acquirente Andrea Pellegrinelli di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori» (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).
La corte d’appello ha invero trascurato di indagare sul fatto che tale rapporto di stretta parentela rendesse estremamente inverosimile che il germano non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, limitandosi ad evocare i due elementi fattuali sopra riportati , senza effettivamente che da essi potesse inferirsi l’inverosimiglianza, basando quindi la presunzione sul solo rapporto di parentelae su due elementi neutri C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12186/2023 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi rispetto a quello, senza verificare, viceversa e per esempio , se i convenuti fossero conviventi, se Andrea Pellegrini facesse parte della compagine sociale della Ropeca s.r.l. di cui Marino Pellegrini era socio e amministratore , se l’oggetto dell’atto di compravendita fosse o meno, un immobile di particolare valore economico e/o pregio e se il prezzo della compravendita pattuito presentasse anomalieetc. 5.Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del 3° motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso motivo nonché gli altri motivi[ il primo motivo, con il quale il ricorrentedenunzia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,comma 1, sub 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. e/oall’art. 2967 cod. civ. - sull’insufficiente o contradditoria motivazionecirca un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, sub 5)cod. proc. civ. con riferimento alla mancata contestazione da parte del convenuto dei fatti indicati da parte attrice in ordine alla sussistenza di un rapporto di parentela tra le parti”; il secondo motivo,con il quale denunzia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,comma 1, sub 3, cod. proc. civ. (art. 163 c.p.c., art. 183 c.p.c. e artt. 112 e 115cod. proc. civ.) e/o sull’insufficiente o contradditoria motivazione circaun punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, sub 5) cod.proc. civ. con riferimento alla tempestiva allegazione di un rapporto difratellanza tra le parti” il quarto motivo, con il quale denunzia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, sub 3, cod. proc. civ. (art. 2901 cod. civ.) e/o sull’insufficiente o contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, sub 5) cod. proc. civ. in relazione all’eventus damni dell’azione revocatoria ordinaria], consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M C.C. 29.04.2025 r.g.n. 12186/2023 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnatae rinvia , anche per le spe