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Ordinanza — n. 26848/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by the appellants' voluntary withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26848/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellants' formal withdrawal of the case. Although the underlying dispute involved the revocation of property transfers to a bank, the appellants submitted a renunciation letter before the hearing. Consequently, the court ruled that the procedural outcome was a dismissal due to the voluntary abandonment of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: The appeal is extinguished if the parties voluntarily withdraw the lawsuit, satisfying the requirements for renunciation under the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinguishment of appeal renunciation of lawsuit procedural dismissal Cassation procedure restituzione di fondo revoca del trasferimento patrimoniale fondo di rinnovazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, ultimo comma c.p.c.
civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, ult.
Art. 360 bis.1 c.p.c.
art. 2901 c.c
1061/2014 il Tribunale di Livorno dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13636
P.Q.M La Cortedichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità. CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. Scarano Est. I. Ambrosi trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12111/2023R.G. proposto da Paolo Bellabarba e Simona Farneti, rappre sentat i e difes i dall’Avv. Paolo Bassano, in virtù di procura allegata al ricorso, ex lege domiciliati come da domicilio digitale; –ricorrenti – contro Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Europe) International SA, rappresentata daAll Reserved srl ; Oggetto:Revocatoria ordinaria –Atto di rinuncia - Estinzione. CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. Scarano Est. I. Ambrosi –intimata– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2642/2022 pubblicata il 24.11.2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2025 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi .

Ritenuto che 1. Con sentenza n. 1061/2014 il Tribunale di Livorno dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Europe) International S.A. rappresentata in giudizio da All Reserved s.r.l., quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a., dei seguenti atti: “1) atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale ricevuto dal notaio Mario Miccoli di Livorno in data 15/11/11 rep.47414, trascritto alla Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Livorno Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 17/11/11 al n.11981, avente ad oggetto i seguenti beni immobili di proprietà di Paolo Bellabarba:

a) appartamento per abitazione posto in Livorno via della Valle Benedetta n.138/A, lato destro per chi, da detta via, guarda la facciata del fabbricato di cui fa parte, con annessa corte esclusiva della superficie complessiva di mq.1.500, con annesso un locale ad uso ricovero auto al piano interrato; beni identificati al catasto fabbricati del predetto Comune al fol.55, particella 335 sub 603, categoria A/2, classe3, consistenza vani 9 (appartamento e corte esclusiva) sub 605, categoria C/6, classe 8, consistenza mq.24 (locale ad uso ricovero auto), compresi anche i diritti di comproprietà sulle parti condominiali costituite dalla corte di accesso a comune e la rampa di accesso al locale ad uso ricovero auto distinte al fol.55 con la particella 335 sub 601;

2) atto pubblico di compravendita ai rogiti del notaio Mario Miccoli di Livorno in data 26/7/2012, rep.47918, CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. Scarano Est. I. Ambrosi trascritto alla Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Livorno- Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 23/8/2012, al n.8548 particolare, avente ad oggetto i medesimi beni descritti sub a)”;

2. Paolo Bellabarba e Simona Farneti proponevano gravame nei confronti della decisione di prime cure dinanzi la Corte di Appello di Firenze. Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Europe) International S.A., rappresentata da All Reserved s.r.l. , si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello , con conferma della sentenza di prime cure.

3. Paolo Bellabarba e Simona Farneti ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i ; Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Europe) International S.A., rappresentata da All Reserved s.r.l., sebbene intimata, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimmità; ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.anteriormente all'udienza, con atto del 15 aprile 2025 le partiricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ; larinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; 2.il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ.; 3.non si fa luogo in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità stante la mancata difesa in giudizio della banca intimata.

P.Q.M La Cortedichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità. CC 29.04.2025 Ric. n. 12111/2023 Pres L.A. Scarano Est. I. Ambrosi trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 13636 del