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Ordinanza — n. 26845/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to substantiate grounds and lack of intelligibility in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26845/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alice Pucci's appeal inadmissible because the petition failed to substantiate its grounds and lacked the necessary intelligibility required for review. The appellants argued for revocation of a bankruptcy liquidation order based on specific legal errors, but the court found the arguments unsupported by cited documents or a clear factual narrative. Consequently, the court rejected the request as an inadmissible demand for a merits review, ordering Pucci to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 136 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the grounds are not substantiated by the documents cited or if the petition lacks the intelligibility necessary for the Court to examine the merits of the censure.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of substantiation intelligibility of grounds failure to cite documents merits review request legal costs award cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Il ricorso è affidato a nove motivi del seguente tenore : I Motivo: -art. 360 c.
Art. 136 c.p.c.
Art. 96, 3° comma, c.p.c.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento d ella somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ., ricorrendone i presupposti di legge.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2901 c.p
Pietro Immobiliare s.r.l., società che era stata costituita proprio dalla Sig.ra Pucci, la quale ne deteneva il 95% del capitale sociale, era la donataria di tutto il patrimonio immobiliare di Grazia Caselli e dei figli, oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.p.c.
art. 2901 c.c
1 n.3 cpc - violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art 164 cpc in combinato disposto con l'art. 2901 c.c.in quanto l'errore ha riguardato l'individuazione e l'interpretazione della norma applicata e tale errore ha influito sulla decisione; II Motivo: - art.
articolo 2901 c.c
3 cpc per violazione dell’articolo 2901 c.c., comma 1, articolo 115 c.p.c.
articolo 115 c.p
3 cpc per violazione dell’articolo 2901 c.c., comma 1, articolo 115 c.p.c.
articolo 97 disp. att. c.p
e articolo 97 disp. att. c.p.c., per aver la Corte di Appello posto a fondamento della propria decisione la ritenuta sussistenza della “partecipatio fraudis” in capo ad Antonio Pucci, quale legale rappresentante della Società Pietro immobiliare Srl; VI Motivo: - art.
art. 2903 c.c
360 c.1 n.3 cpc per violazione o fa l sa applicazione dell'art. 2903 c.c., stante il decorso del termine di prescrizione dell’azione revocatoria - l’eccezione di prescrizione è fondata;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8117 del 14/03/2022
Sez. 1, Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020
Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019
Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16618 del 21/06/2025
Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13985/2023 R.G. proposto da PUCCI ALICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato UNGER PAOLA (NGRPLA68M54H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato SIRACUSA GIUSEPPE (SRCGPP68A29F158E), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro FOCARDI GIULIA, FOCARDI MATTEO, CASELLI MARIAGRAZIA, elettivamente domiciliati in FIRENZE VIA CAVOUR 80, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI FILIPPO (LFRFPP74D27D612H) che li rappresenta e difende, con domicilio digitale ex lege -controricorrenti- nonchè contro PIETROIMMOBILIARE SRL -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZEn.679/2023 depositata i l 04/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 12 giugno 2023 Pucci Alice impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. 679/2023 pubblicatail 04/04/2023 e notificata alla ricorrente il 13/4/2023, con la quale si statuiva quanto segue : “La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione: -rigetta l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 743/2016; - condanna Pietro Immobiliare Srl in liquidazione e Pucci Alice, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati Caselli Maria Grazia, Matteo Focardi e Giulia Focardi, che liquida in € 6.780,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge”.

2. Maria Grazia Caselli, Matteo Focardi e Giulia Focardi hanno depositato controricorso per eccepire la carenza di legittimazione a impugnare della ricorrente, posto che Giulia Focardi è intervenuta ad adiuvandum nel processo d’appello promosso da Pietro Immobiliare s.r.l. per sostenere le ragioni dell’impugnante società, non avendo impugnato in proprio la sentenza. Pietro Immobiliare s.r.l., società che era stata costituita proprio dalla Sig.ra Pucci, la quale ne deteneva il 95% del capitale sociale, era la donataria di tutto il patrimonio immobiliare di Grazia Caselli e dei figli, oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.p.c. pronunciata dalTribunale di Pistoia.

3. Il ricorso è affidato a nove motivi del seguente tenore : I Motivo: -art. 360 c. 1 n.3 cpc - violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art 164 cpc in combinato disposto con l'art. 2901 c.c.in quanto l'errore ha riguardato l'individuazione e l'interpretazione della norma applicata e tale errore ha influito sulla decisione; II Motivo: - art. 360 c. 1 n.3 cpc - Violazione o falsa applicazione delle norme di legge, stante l’inesistenza dell’”Eventus Damni“.; III Motivo: - art. 360 c. n.3 cpc - Violazione o falsa applicazione delle norme di legge, data l’inesistenza della c.d. scientia fraudis;

IV Motivo: - art. 360 c. n.3 cpc -Violazione o falsa applicazione delle norme di legge per inesistenza del “consilium fraudis“;V Motivo: - art. 360 c. 1 n. 3 cpc per violazione dell’articolo 2901 c.c., comma 1, articolo 115 c.p.c. e articolo 97 disp. att. c.p.c., per aver la Corte di Appello posto a fondamento della propria decisione la ritenuta sussistenza della “partecipatio fraudis” in capo ad Antonio Pucci, quale legale rappresentante della Società Pietro immobiliare Srl; VI Motivo: - art. 360 c.1 n.3 cpc per violazione o fa l sa applicazione dell'art. 2903 c.c., stante il decorso del termine di prescrizione dell’azione revocatoria - l’eccezione di prescrizione è fondata;

VII Motivo: - art. 360 c. 1 n. 5 cpc per omesso esame di un fatto decisivo: l’anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito e sulla sua onerosità. Contestuale Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.; VIII Motivo: - art. 360 c. 1 n. 3 cpc Violazione e falsa applicazione dei presupposti di cui all’art. 2901 cc - Non Sottrazione dell’unico bene del Debitore; IX Motivo: - art. 360 c. 1 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c. 1 n. 1 c.c. combinato con l’art.2729 c.c. Motivi della decisione 5. Va pregiudizialmente osservato che il ricorso difetta della sommaria esposizione dei fatti di causaa pena d’inammissibilità richiesta ex art. 366 n. 3 c.p.c., invero non evincibile neanche dall’esamedei motivi del ricorso.

6. Il disposto dell'art. 366, 1 ° comma n. 3, c.p.c. ( secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizionesommaria dei fatti di causa ) non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l'indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti difatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, infatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (Cass.

Sez. 3 -, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8117 del 14/03/2022; Sez. 1 - , Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020).

7. Va ulteriormente posto in rilievo che anche il contenuto dei motivi risulta non intellegibile, atteso che il ricorrente non riporta debitamente nel ricorso gli atti e i documenti su cui fonda le mosse censure(es., la documentazione prodotta , la citazione di primo grado degli attori , la ricostruzione cronologica dei fatti operata da controparte , l’ atto di cui si chiede la revoca , il provvedimento giudiziario del Tribunale di Monsummano Terme , i documenti allegati al giudizio di primo grado ), né fornisce puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la S.C. al fine di renderne possibile l'esame, e nemmeno ne precisa la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità, sicché le rationes decidendi risultano non idoneamente censurate (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).

8. Essendo infatti possibile che l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale sia integrata mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso formulati - , questi ultimi, per quanto osservato, non consentono neanche di procedere al loro scrutinio per il tramite delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16618 del 21/06/2025; Sez. U -, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021).

9. A tale stregua le censure si rivelano come un ’ inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, con mera apodittica contrapposizione della propria tesi a quella accolta nell’impugnata sentenza.

10. L e spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza.

11. La ricorrente va altresì condannata al pagamento d ella somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i : delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge ; della somma di € 10.000,00 ex art. 96,3° comma , c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello