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Decreto — n. 26648/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26648/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26648/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24809/2022 R.G. proposto da : CAPRICANO CIROANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANO ROCCO (SLVRCC54D09F839U) e dall'avvocato SITO CIRO (STICRI70M06F839K) -ricorrente- contro BOTTONE GIOVANNA, CAPRICANO NUNZIA, CAPRICANO IMMACOLATA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difes e dall’avvocato SORRENTINO BARTOLOMEO (SRRBTL71M02L259Q) -controricorrenti- nonchécontro D'ANTONIO MARIO, D'ANTONIO GIUSEPPE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1066/2022depositata il 17/03/2022;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26648/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CAPRICANO CIROANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANO ROCCO (SLVRCC54D09F839U) e dall'avvocato SITO CIRO (STICRI70M06F839K) -ricorrente- contro BOTTONE GIOVANNA, CAPRICANO NUNZIA, CAPRICANO IMMACOLATA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difes e dall’avvocato SORRENTINO BARTOLOMEO (SRRBTL71M02L259Q) -controricorrenti- nonchécontro D'ANTONIO MARIO, D'ANTONIO GIUSEPPE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1066/2022depositata il 17/03/2022;

Parole chiave

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anticipi delle spese spese di difesa assunzione delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24809/2022 R.G. proposto da : CAPRICANO CIROANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANO ROCCO (SLVRCC54D09F839U) e dall'avvocato SITO CIRO (STICRI70M06F839K) -ricorrente- contro BOTTONE GIOVANNA, CAPRICANO NUNZIA, CAPRICANO IMMACOLATA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difes e dall’avvocato SORRENTINO BARTOLOMEO (SRRBTL71M02L259Q) -controricorrenti- nonchécontro D'ANTONIO MARIO, D'ANTONIO GIUSEPPE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1066/2022depositata il 17/03/2022;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 17/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così d