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Decreto — n. 26645/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26645/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26645/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5183/2022 R.G. proposto da : SOCIETÀ IMMOBILIARE TURISTICA ELEFANTE E FINADI S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato PREVITI STEFANO (PRVSFN64T26H501O) e dall’avvocato OMETTO MICHELE (MTTMHL54R14F241K) -ricorrente- contro COMUNE DI GRASSOBBIO, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio tematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CONSOLO GIUSEPPE (CNSGPP48P06F839H) -controricorrente- nonchécontro MAROSSI GIUSEPPINA, con domicilio tematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato CASTELLANO GLADYS (CSTGDY72M68A662G) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1042/2021,depositata il 09/08/2021;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26645/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente e , per la controricorrente Marossi , con attribuzione al difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino rettifica del valore errore di calcolo onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5183/2022 R.G. proposto da : SOCIETÀ IMMOBILIARE TURISTICA ELEFANTE E FINADI S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato PREVITI STEFANO (PRVSFN64T26H501O) e dall’avvocato OMETTO MICHELE (MTTMHL54R14F241K) -ricorrente- contro COMUNE DI GRASSOBBIO, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio tematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CONSOLO GIUSEPPE (CNSGPP48P06F839H) -controricorrente- nonchécontro MAROSSI GIUSEPPINA, con domicilio tematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato CASTELLANO GLADYS (CSTGDY72M68A662G) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1042/2021,depositata il 09/08/2021;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 17/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente e , per la controricorrente Marossi , con attribuzione al difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così