Decreto — n. 26635/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15605/2024 R.G. proposto da : BIFULCO VINCENZO, DEFFENU COSTANTINA, CELENTANO MARCO, CABIATI GABRIELE, CAU MARIA TEODORA, DI ROCCO GIUSEPPE, DE GREGORIO FRANCESCO, BONAVIRI GIUSEPPINA, ROMANO CLAUDIO, SCOTTO MARIO GIOVANNI, RAFFA GIOVANNA, GARUANA ANNA, GANAU ANTONELLA, NACLERIO ANGELO, PANI PIER PAOLO, ROLLERO MAURIZIO, MINIO PALUELLO GIOVANNI BATTISTA, PAPPATA' SABINA, SAVIO DANIELE, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, DOMICILIO DIGITALE tortorellamarco@ordineavvocatiroma.org, in Roma Via Domenico Chelini n.5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis, in Roma Via Dei Portoghesi n. 12, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.8434/2023depositata il 29/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26635/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15605/2024 R.G. proposto da : BIFULCO VINCENZO, DEFFENU COSTANTINA, CELENTANO MARCO, CABIATI GABRIELE, CAU MARIA TEODORA, DI ROCCO GIUSEPPE, DE GREGORIO FRANCESCO, BONAVIRI GIUSEPPINA, ROMANO CLAUDIO, SCOTTO MARIO GIOVANNI, RAFFA GIOVANNA, GARUANA ANNA, GANAU ANTONELLA, NACLERIO ANGELO, PANI PIER PAOLO, ROLLERO MAURIZIO, MINIO PALUELLO GIOVANNI BATTISTA, PAPPATA' SABINA, SAVIO DANIELE, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, DOMICILIO DIGITALE tortorellamarco@ordineavvocatiroma.org, in Roma Via Domenico Chelini n.5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis, in Roma Via Dei Portoghesi n. 12, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.8434/2023depositata il 29/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in R