Decreto — n. 26632/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14759/2024 R.G. proposto da : CASU GIUSEPPE, CICERELLO ELISA, CHIARELLA GIUSEPPE, DELLA GUARDIA MAURO, D'IPPOLITO MARINELLA PATRIZIA, GALLO FABRIZIO BERNARDO, FERTITTA ANNAMARIA, COLELLA CAROLINA, FILICE OSVALDO, COLLEDAN MICHELE, DE FRANCESCO OLIVIERO, DE LUCA GIANCARLO, CORTI ROBERTO, COLOPI SUSANNA, CIVARDI GIUSEPPE, D'EGIDIO GABRIELE, COCUZZA GIUSEPPE, CONA CALOGERO, FRANCESCHETTO LUIGI, GALASSI GIULIA, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, DOMICILIO DIGITALE marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, in Roma Via Domenico Chelini N. 5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis , DOMICILIO DIGITALE asg.rm@mailcert.avvocaturastato.it, in Roma Via Dei Portoghesi N. 12, - controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8141/2023depositata il 18/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26632/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14759/2024 R.G. proposto da : CASU GIUSEPPE, CICERELLO ELISA, CHIARELLA GIUSEPPE, DELLA GUARDIA MAURO, D'IPPOLITO MARINELLA PATRIZIA, GALLO FABRIZIO BERNARDO, FERTITTA ANNAMARIA, COLELLA CAROLINA, FILICE OSVALDO, COLLEDAN MICHELE, DE FRANCESCO OLIVIERO, DE LUCA GIANCARLO, CORTI ROBERTO, COLOPI SUSANNA, CIVARDI GIUSEPPE, D'EGIDIO GABRIELE, COCUZZA GIUSEPPE, CONA CALOGERO, FRANCESCHETTO LUIGI, GALASSI GIULIA, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, DOMICILIO DIGITALE marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, in Roma Via Domenico Chelini N. 5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis , DOMICILIO DIGITALE asg.rm@mailcert.avvocaturastato.it, in Roma Via Dei Portoghesi N. 12, - controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8141/2023depositata il 18/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così decis