Decreto — n. 26627/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10225/2024 R.G. proposto da : BANDERALI ALESSANDRA, BURIC JOSIP, D'ARCANGELO ANTONIO, BARDI LAURA, CHIARELLO GIULIA, CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE, FEO CLAUDIO, MADDALONI ADELAIDE, FERRARI MARIO, MARTELLA FRANCESCO, GARO MICHELE, PITTELLA GIUSEPPE, VATIERI PATRIZIA, ROCCARO FRANCESCO, LOI RICCARDO, MORENO MAURO, TONGHINI MARIO, MORO MARIA SEBASTIANA, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difendein virtù di procure speciali in atti, DOMICILIO DIGITALE marcotortorella@ordineavvocatiroma.org , studio In Roma Via Domenico Chelini N 5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, che li rappresenta e difende ope legis ; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6730/2023depositata il 19/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26627/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10225/2024 R.G. proposto da : BANDERALI ALESSANDRA, BURIC JOSIP, D'ARCANGELO ANTONIO, BARDI LAURA, CHIARELLO GIULIA, CIANCITTO FRANCESCO MARIA SALVATORE, FEO CLAUDIO, MADDALONI ADELAIDE, FERRARI MARIO, MARTELLA FRANCESCO, GARO MICHELE, PITTELLA GIUSEPPE, VATIERI PATRIZIA, ROCCARO FRANCESCO, LOI RICCARDO, MORENO MAURO, TONGHINI MARIO, MORO MARIA SEBASTIANA, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difendein virtù di procure speciali in atti, DOMICILIO DIGITALE marcotortorella@ordineavvocatiroma.org , studio In Roma Via Domenico Chelini N 5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., tutti elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, che li rappresenta e difende ope legis ; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6730/2023depositata il 19/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in R