Decreto — n. 26625/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9985/2024 R.G. proposto da : FERLAINO ELIO NAPOLEONE, GALLUCCI ROSARIA NICOLINA, CORTESI LAURA, GIORDANI PAOLO, CUCCIO ANDREA, IACONE MARIO, LAZZARESCHI ILARIA, LANDI CRISTINA, ISGRO' ANTONINO, GUFFANTI PAOLO, GIORDANO MARIO, LO PRESTI ANDREA, MARCORA SIMONA ANNA, MORELLI VALERIA, MAZZOLLI MATTEO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, DOMINICILIO DIGITALE marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, in Roma via Domenico Chelini n.5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis, DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it in Roma via Dei Portoghesi n. 12, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6747/2023depositata il 19/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26625/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9985/2024 R.G. proposto da : FERLAINO ELIO NAPOLEONE, GALLUCCI ROSARIA NICOLINA, CORTESI LAURA, GIORDANI PAOLO, CUCCIO ANDREA, IACONE MARIO, LAZZARESCHI ILARIA, LANDI CRISTINA, ISGRO' ANTONINO, GUFFANTI PAOLO, GIORDANO MARIO, LO PRESTI ANDREA, MARCORA SIMONA ANNA, MORELLI VALERIA, MAZZOLLI MATTEO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, DOMINICILIO DIGITALE marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, in Roma via Domenico Chelini n.5, -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis, DOMICILIO DIGITALE ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it in Roma via Dei Portoghesi n. 12, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6747/2023depositata il 19/10/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso