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Decreto — n. 26559/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26559/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26559/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: FD (SS) Ufc-ss LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16843/2022 R.G. proposto da: RABROUB ADIL, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZON ANGELO (LRNNGL67B06Z133W) -ricorrente- contro GENERTEL ASS.NI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesa dall’avvocato VIERO ROBERTA (VRIRRT73D44G224W) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIAn. 1166/2022 depositata il 20/05/2022;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26559/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 22/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16843/2022 Numero sezionale 652/2025 Numero di raccolta generale 26559/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali fine del processo spese di esecuzione anticipi delle spese condanna al pagamento pecuniario titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: FD (SS) Ufc-ss LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16843/2022 R.G. proposto da: RABROUB ADIL, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZON ANGELO (LRNNGL67B06Z133W) -ricorrente- contro GENERTEL ASS.NI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesa dall’avvocato VIERO ROBERTA (VRIRRT73D44G224W) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIAn. 1166/2022 depositata il 20/05/2022;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 03/01/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 22/07/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16843/2022 Numero sezionale 652/2025 Numero di raccolta generale 26559/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 02/10/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 16843/2022 Numero sezionale 652/2025 Numero di raccolta generale 26559/2025 Data pubblicazione 02/10/2025