Cassation court rejects appeal correcting appellate court's reasoning on suspension of proceedings requiring joint party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Tamoil Italia against a partial judgment of the Lecce Court of Appeal. While the appellate court correctly denied the suspension of proceedings, its reasoning was flawed because it failed to apply the principle that suspension requires a joint request from both parties. The court ruled that the lower court's decision was substantively correct but motivated incorrectly, necessitating a correction in iure. Consequently, the appeal was dismissed, and the costs were fully compensated to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384-bis cod. proc. civ.; Art. 279, fourth comma, cod. proc. civ.: When a partial judgment is appealed, the only ground for suspending the remaining proceedings is a joint request by both parties, excluding analogical application of other suspension provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7147/2022 R.G. proposto da BIANCO PETROLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato BUCCICO ANGELA, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVESTRE FRANCESCO, BALENA GIANPIERO, FUSCO ROBERTO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro TAMOIL ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato USAI SERGIO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVI PAOLO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 199/2022 depositata il 15/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ. Tamoil Italia s.p.a. agiva per la risoluzione ex art. 1456 cod. civ., ovvero, in subordine, per inadempimento della controparte, di due contratti di comodato e fornitura, rispettivamente stipulati in data 29 marzo 2007 e 2 febbraio 2011 con Bianco Petroli s.r.l., e relativi rispettivamente a due impianti di distribuzione carburanti. Deduceva la società ricorrente che la comodataria aveva effettuato e continuava ad effettuare, in relazione ad entrambi i due predetti impianti e per la rivendita al pubblico, consistenti ritiri di carburante da terzi, in violazione della clausola di esclusiva in favore di Tamoil Italia s.p.a., pattuita nei due contratti stipulati tra le parti e che prevedeva, in caso di violazione dell’esclusiva, che i contratti medesimi si risolvessero di diritto.
In via gradata, sul rilievo per cui la violazione dell’esclusiva anche integrasse un grave inadempimento ai contratti di comodato e fornitura, formulava domanda di risoluzione per fatto e colpa del comodatario. Si costituiva Bianco Petroli s.r.l., resistendo, ed in via riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda e il risarcimento del danno subito.
2. Con sentenza parziale n. 1219/2020 il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda, sia principale, sia subordinata, di risoluzione dei due contratti di comodato e fornitura, nonché le connesse domande di immediata riconsegna, a pena di pagamento di una penale per il ritardo, degli impianti e del relativo complesso aziendale alla comodante Tamoil Italia s.p.a.
3. Avverso tale sentenza parziale Tamoil Italia s.p.a. proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, Bianco Petroli s.r.l. 3.1. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda proposta da Tamoil s.p.a. e per l’effetto dichiarava la risoluzione dei due contratti stipulati con Bianco Petroli S.r.l.; condannava, pertanto, Bianco Petroli s.r.l. alla restituzione di tutti beni mobili ed immobili, incluse le relative chiavi, oggetto di ciascun contratto di comodato, ove già non restituiti, nonché al pagamento di somme a titolo di penale per il ritardo.
4. Avverso tale sentenza Bianco Petroli s.r.l. propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso Tamoil s.p.a.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. La società ricorrente e la società controricorrente hanno depositato rispettive memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Art. 360 n.3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, del d.l. 24/1/2012, n. 1, conv. dalla l. 24/3/2012, n. 27, dell’art. 1 del d.lgs. 11/2/1998, n. 32, e dell’art. 15 della L.R.
Puglia n. 13/12/2004, n. 23”. Lamenta che la corte di merito avrebbe erroneamente escluso che la Bianco Petroli s.r.l., pur essendo titolare dell’autorizzazione petrolifera prevista dal d.lgs. n. 32/1998, potesse avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 17 d.l. n.1/2012. 1.1. Il motivo è infondato. Si fonda sull’argomentazione secondo cui non vi sarebbe stata una voltura dell’autorizzazione petrolifera, che dunque sarebbe rimasta nella titolarità della comodataria Bianco Petroli e non della comodante Tamoil, dato che non vi era stato un provvedimento costitutivo, in tal senso, da parte della p.a.
Il motivo deduce quindi una quaestio iuris sulla base della situazione di fatto per come emergente dalla stessa sentenza, la quale, come rileva del resto nella memoria la ricorrente, assume essa stessa che la c.d. volturazione non vi era stata. Peraltro, essendovi stato un accordo fra le parti nel quadro degli affitti di azienda impositivo dell’obbligo di volturazione alla sola ricorrente, il rilievo dell’invocato art. 15 della l.r. Puglia ne resta assorbito e, soprattutto, resta, in conseguenza, non censurato e non censurabile il rilievo che, nel rapporto fra le parti ex contractula ricorrente aveva ceduto l’autorizzazione.
Tanto è sufficiente a giustificare l’inapplicabilità dell’art. 17 del d.l. n. 12 del 2012, che suppone un accordo fra il gestore che sia titolare anche dell’autorizzazione petrolifera ed un produttore, mentre qui vi è stato un duplice conferimento di azienda ed è nel quadro di esso che è stata convenuta la cessione dell’autorizzazione. Nel caso di specie sussiste un accordo di tipo diverso da quello supposto dalla norma, perché intervenuto fra un soggetto titolare di autorizzazione, ma che aveva conferito i due rami di azienda, e che nell’àmbito dei due contratti di affitto ebbe a cedere l’autorizzazione.
Quanto all’ulteriore rilievo, contenuto nel motivo, circa la assenza delle comunicazioni previste dalla legge per il trasferimento dell’autorizzazione petrolifera, è sufficiente osservare, sotto il profilo dello stretto diritto, che esse rilevano con riferimento al rapporto con la p.a., senza che la loro omissione determini nullità della cessione fra le parti.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Art. 360 n.3 c.p.c. violazione dell’art. 1362 c.c.”. Lamenta che la corte di merito nell’interpretazione dei contratti di affitto di azienda, avrebbe omesso di tener conto del comportamento delle parti, dando così per scontato che l’obbligo di volturazione si riferisse anche alle autorizzazioni petrolifere intestate alla ricorrente. 2.1. Il motivo è inammissibile. Sotto la formale invocazione della violazione di legge, sostanzialmente sollecita un riesame del fatto e della prova, dato che, anzitutto, non deduce correttamente la violazione degli artt.1362 e ss. cod. civ. (stante il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui il ricorrente non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui ilgiudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delleplausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dalgiudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra”: v.
Cass., 28/11/2017, n. 28319; Cass., 27/06/2018, n. 16987), e, inoltre, pretende una valutazione sia del comportamento di Bianco Petroli, che non si sarebbe mai impegnata a volturare l’autorizzazione petrolifera a Tamoil, sia di Tamoil, che tale voltura non avrebbe mai richiesto, sollecitando dunque un nuovo esame dei fatti di causa, che è invece estraneo al giudizio di legittimità.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione degli artt. 39, comma 2, 295 e 337, comma 2, c.p.c.”. Lamenta che la corte di merito avrebbe negato la sospensione necessaria del giudizio di appello, relativo ad una sentenza non definitiva, in attesa della previa definizione della causa pregiudiziale, pendente in primo grado. 3.1. Il motivo è fondato, ma la sua fondatezza non è tale da determinare la cassazione dell’impugnata sentenza. Sussistono, infatti, gli estremi per una correzione della motivazione in iure, cui questo Collegio deve procedere ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ.
Infatti, il dispositivo della sentenza impugnata, là dove ha negato la sospensione del giudizio, è corretto, ma non per i rilievi svolti dalla corte leccese, bensì sulla base del principio di diritto, al quale si intende dare continuità, per cui “Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ. (che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur"), restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell'art. 337 cod. proc. civ., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che per tale ragione la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale” (così Cass., 30/10/2007, n. 22944; v. anche Cass., 14/01/2004, n. 419:
“La sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell'art. 279, quarto comma, cod. proc. civ., e non in applicazione analogica dell'art. 295 cod. proc. civ., attese sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279, quarto comma), ne' in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 cod. proc. civ. ad opera degli artt. 6 e 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353”).
Mette conto, inoltre, di rilevare che parte ricorrente, di fronte alla scelta del primo giudice di separare la decisione delle domande principali da quelle riconvenzionali introdotte da essa, non ha sostenuto con l’appello che o la separazione in sé o piuttosto la decisione del primo giudice di non sospendere il giudizio sulle domande non decise sarebbe stata illegittima, cosa che avrebbe potuto - lo si dice a mo’ di mera ipotesi - fare adducendo che – in base al rinvio dell’art. 36 alle regole degli artt. 34 e 35 (naturalmente per quanto a contrario potrebbero suggerire ove non si configurino problemi di competenza) – la separazione era illegittima.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato.
5. Stante la correzione della motivazione svolta in riferimento al terzo motivo, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que