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Decreto — n. 26507/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 26507/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for a decision within forty days. The appellant, represented by a single lawyer, did not request a ruling on the merits or the costs, despite the opposing parties having no active defense. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings without a ruling on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal extinction of proceedings failure to respond proposal for judgment statutory period renunciation by silence Code of Civil Procedure spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19311/2024 R.G. proposto da : ACCIARRI SANDRO, BALDI LUCIA ANTONIETTA, CAREDDA ROBERTO, BRANCATI DOMENICA, BRANCATI TERESA, CALAFIORE PAOLO, CAREDDA VALERIA, D'AMBROSIO VINCENZO, CERUSO MARIA ASSUNTA, CUTTANO MARIA GIUSEPPA, COCCA GIOVANNI, DIAFERIA VITO, GAIERA GIOVANNI, ERRICO GABRIELLA, GANAU GIANFRANCO, ESPOSITO ALFONSO, DI TULLIO VINCENZO, GIGLI GUIDO, LALLI PASQUALINO, GRANA MARCO ANTONIO, IPPOLITO BATTISTA GIOVANNI, MUCCICONI ANGELO FLAVIO, MELZI ENRICO, GIROLAMI MAURO, ODORICI MARCO, PANTOSTI FRANCA, OPPO IGINO, PAOLICELLI NICOLA MARIA CARMINE, PIACENTINI CARMELA, OSIMANO LORENZO, NOVIELLI GIACOMO NICOLA, RAMONI LOREDANA, POSITANO PAOLA, PRIOLO ELISABETTA, PORCU MARIO, TEVRUZ ZEYNEP ESRA, TOMBA MARIA CARLA, PORCU FRANCESCO, TREVISAN MARIA TERESA, ZINI DANIELA, ZUCCHINI STEFANO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, DOMICILIO DIGITALE cristiano.castrogiovanni@avvocato.pec.it, in Roma Via A.

Bertoloni -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’I STRUZIONE DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministri p.t., -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1059/2024depositata il 15/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in R