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Decreto — n. 26481/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26481/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26481/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3847/2025 R.G. proposto da : TISCALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA (FCCPLA69D63H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE (MCCGPP58P30B354V) -ricorrente- contro TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., elettivamente domiciliato in BOLOGNA PIAZZA F. D ROOSEVELT 3 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CAROTA MARIA CRISTINA (CRTMCR69B66A271X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONFORTI MARCO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA GALLERIA DEL TORO, 4/3 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PERRINA MARCO (PRRMRC78D20A944P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2231/2024 depositata il 05/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26481/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TISCALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA (FCCPLA69D63H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE (MCCGPP58P30B354V) -ricorrente- contro TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., elettivamente domiciliato in BOLOGNA PIAZZA F. D ROOSEVELT 3 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CAROTA MARIA CRISTINA (CRTMCR69B66A271X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONFORTI MARCO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA GALLERIA DEL TORO, 4/3 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PERRINA MARCO (PRRMRC78D20A944P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2231/2024 depositata il 05/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese spese di difesa spese di esecuzione rimborso delle spese indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3847/2025 R.G. proposto da : TISCALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA (FCCPLA69D63H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE (MCCGPP58P30B354V) -ricorrente- contro TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., elettivamente domiciliato in BOLOGNA PIAZZA F. D ROOSEVELT 3 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CAROTA MARIA CRISTINA (CRTMCR69B66A271X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONFORTI MARCO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA GALLERIA DEL TORO, 4/3 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato PERRINA MARCO (PRRMRC78D20A944P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2231/2024 depositata il 05/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti CONFORTI MARCO e TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4 . 8 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di CONFORTI