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Decreto — n. 26477/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26477/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26477/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26746/2024 R.G. proposto da: ACCADEMIA MARKETING E COMUNICAZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CERVIA NICOLETTA (CRVNLT64P44B832B) -ricorrente- contro FANI ILARIA -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1149/2024 depositata il 26/06/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26477/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26746/2024 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 26477/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese susseguenti spese di gratuito patrocinio accollo delle spese onorari legali danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26746/2024 R.G. proposto da: ACCADEMIA MARKETING E COMUNICAZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CERVIA NICOLETTA (CRVNLT64P44B832B) -ricorrente- contro FANI ILARIA -intimata- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1149/2024 depositata il 26/06/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 26746/2024 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 26477/2025 Data pubblicazione 01/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 26746/2024 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 26477/2025 Data pubblicazione 01/10/2025