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Decreto — n. 26475/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26475/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26475/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26724/2024 R.G. proposto da : I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZU' CARLO (MZZCRL48L29H359P) e da ll'avvocato MAZZU' FRANCESCO (MZZFNC83T14F158M) -ricorrente- contro A.M.A.M. (AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA) S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOTTI ETTORE (NTTTTR66D04D086L) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 464/2024depositata il 14/05/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26475/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZU' CARLO (MZZCRL48L29H359P) e da ll'avvocato MAZZU' FRANCESCO (MZZFNC83T14F158M) -ricorrente- contro A.M.A.M. (AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA) S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOTTI ETTORE (NTTTTR66D04D086L) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 464/2024depositata il 14/05/2024;

Parole chiave

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anticipo spese tardivo condono delle spese procedurali spese di difesa opposizione tardiva rinuncia al dibattimento orale domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26724/2024 R.G. proposto da : I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZU' CARLO (MZZCRL48L29H359P) e da ll'avvocato MAZZU' FRANCESCO (MZZFNC83T14F158M) -ricorrente- contro A.M.A.M. (AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA) S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOTTI ETTORE (NTTTTR66D04D086L) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 464/2024depositata il 14/05/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 08/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i