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Ordinanza Interlocutoria — n. 26466/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 26466/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26466/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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deve rilevarsi che il ricorso è stato avviato alla notifica nei confronti, tra gli altri, di Maria Grazia Biosa e Giovanni Maria Biosa; emerge, tuttavia, che le notifiche sono state intraprese per via postale e che sulle rispettive cartoline di ricezione viene segnata mancata consegna per irreperibilità dei soggetti destinatari, senza però completare la sequenza procedurale: è ben noto infatti che, in caso di notifica postale ai sensi della l. n. 890/1982, “in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito (C.A.D.)” (da ultimo, tra gli arresti massimati, si vedano Cass. sez. 2, ord. 1 agosto 2023 n. 23400 e Cass. sez. 3, ord. 16 dicembre 2022 n. 36900); peraltro si osserva che, comunque, anche alla luce della documentazione in atti (v. in particolare i certificati di residenza prodotti), la notifica del ricorso nei confronti dei predetti non risulta rituale;

Regesto Legislator

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articolo 391 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 26466/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 890/1982, “in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito (C.A.D.)” (da ultimo, tra gli arresti massimati, si vedano Cass. sez. 2, ord. 1 agosto 2023 n. 23400 e Cass. sez. 3, ord. 16 dicembre 2022 n. 36900); peraltro si osserva che, comunque, anche alla luce della documentazione in atti (v. in particolare i certificati di residenza prodotti), la notifica del ricorso nei confronti dei predetti non risulta rituale;

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni disturbo elettromagnetico monopolio sulle installazioni elettriche indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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articolo 391 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12736/2023 R.G. proposto da: BIOSA SALVATORICA e PATTERI VINCENZO, rappresentat i e difes i dall'avvocato MURA ELISABETTA (MRULBT66R47B354X), cn domiciliazione digitaleex lege -ricorrente- contro MASALA MARIA GIOVANNA, BIOSA PIERA, BIOSA MONICA, BIOSA GIOVANNI MARIA, BIOSA MARIA GRAZIA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI – sezione distaccata di SASSARI - n. 391/2022 , depositata i l 2 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Salvatorica Biosa e Vincenzo Patteri convenivano davanti al Tribunale di Sassari i confinanti di una loro proprietà - casa colonica e terreno - Maria Giovanna Masala e i di lei figli Maria Grazia Biosa, Piera Biosa, Monica Biosa e Giovanni Maria Biosa (anch’essi comproprietari di casa e terreno) perché fossero condannati a eliminare un pozzo nero situato sulla proprietà attorea e da loro utilizzato, con conseguente bonifica e risarcimento dei danni, nonché fossero condannati a rimuovere un misuratore di energia elettrica installata sul terreno attoreo e al risarcimento dei danni, e infine perché fosse accertata l’illiceità di un’apertura e i convenuti fossero condannati a collocarvi una grata o inferriata e al risarcimento dei danni; si costituivano soltanto Maria Giovanna Masala e Monica Biosa, che resistevano; il Tribunale, con sentenza n. 747/2019, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di eliminazione del pozzo e condannava i convenuti a risarcire gli attori nella misura di euro 10.000 per la pregressa esistenza di questo nella loro proprietà nonché a rimuovere il misuratore di energia elettrica;

Maria Giovanna Masala e Monica Biosa proponevano appello; Salvatorica Biosa e Vincenzo Patteri resistevano, mentre gli altri rimanevano contumaci; la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 391/2022, accogliendo in parte il gravame, rigettava ogni domanda risarcitoria; Salvatorica Biosa e Vincenzo Patteri hanno presentato ricorso, composto di due motivi e illustrato anche con memoria, da cui nessuna controparte si è difesa; considerato che:

1. deve rilevarsi che il ricorso è stato avviato alla notifica nei confronti, tra gli altri, di Maria Grazia Biosa e Giovanni Maria Biosa; emerge, tuttavia, che le notifiche sono state intraprese per via postale e che sulle rispettive cartoline di ricezione viene segnata mancata consegna per irreperibilità dei soggetti destinatari, senza però completare la sequenza procedurale: è ben noto infatti che, in caso di notifica postale ai sensi della l. n. 890/1982, “in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito (C.A.D.)” (da ultimo, tra gli arresti massimati, si vedano Cass. sez. 2, ord. 1 agosto 2023 n. 23400 e Cass. sez. 3, ord. 16 dicembre 2022 n. 36900); peraltro si osserva che, comunque, anche alla luce della documentazione in atti (v. in particolare i certificati di residenza prodotti), la notifica del ricorso nei confronti dei predetti non risulta rituale;

2. n e consegue che si de ve disporre la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., nei confronti dei suddetti Maria Grazia Biosa e Giovanni Maria Biosa come da dispositivo, con rinvio a nuovo ruolo, P.Q.M Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., nei confronti di Maria Grazia Biosa e Giovanni Maria Biosa entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del