Decreto — n. 26455/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12751/2024 R.G. proposto da : BCC NPLS 2020 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato PICONE CARMINE (PCNCMN76E16E958Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L, elettivamente domiciliato in SALERNO PIAZZA CADUTI CIVILI DI BRESCIA N.22, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO GERARDO (DMRGRD73L18H703P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FORINO ALFONSO, FORINO GIOVANNI, FORINO DANIELE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.291/2024 depositata il 03/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26455/2025 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12751/2024 R.G. proposto da : BCC NPLS 2020 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato PICONE CARMINE (PCNCMN76E16E958Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L, elettivamente domiciliato in SALERNO PIAZZA CADUTI CIVILI DI BRESCIA N.22, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO GERARDO (DMRGRD73L18H703P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FORINO ALFONSO, FORINO GIOVANNI, FORINO DANIELE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.291/2024 depositata il 03/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente NAPOLI MATTEO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.