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Decreto — n. 26453/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26453/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26453/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26415/2024 R.G. proposto da: COLAMARINO ALESSIA, RACANO ANNARITA, elettivamente domiciliati in VASTO VIA REPUBBLICA VASTESE 16 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MORELLI PASQUALE (MRLPQL78H08E716N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE SIMONE SALVATORE (DSMSVT41S30I526Y) -ricorrenti- D'ADAMO NICOLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL RE POMPEO (DLRPMP71B24E372W) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1061/2024 depositata il 14/8/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26453/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 26415/2024 R.G. proposto da: COLAMARINO ALESSIA, RACANO ANNARITA, elettivamente domiciliati in VASTO VIA REPUBBLICA VASTESE 16 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MORELLI PASQUALE (MRLPQL78H08E716N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE SIMONE SALVATORE (DSMSVT41S30I526Y) -ricorrenti- D'ADAMO NICOLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL RE POMPEO (DLRPMP71B24E372W) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1061/2024 depositata il 14/8/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione compensazione dei crediti addebito di tasse pagamento a contanti del saldo prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente D'ADAMO NICOLA, seguono la soccombenza;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26415/2024 R.G. proposto da: COLAMARINO ALESSIA, RACANO ANNARITA, elettivamente domiciliati in VASTO VIA REPUBBLICA VASTESE 16 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MORELLI PASQUALE (MRLPQL78H08E716N) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE SIMONE SALVATORE (DSMSVT41S30I526Y) -ricorrenti- D'ADAMO NICOLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL RE POMPEO (DLRPMP71B24E372W) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1061/2024 depositata il 14/8/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 26415/2024 Numero sezionale 638/2025 Numero di raccolta generale 26453/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente D'ADAMO NICOLA, seguono la soccombenza;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente D'ADAMO NICOLA. Roma, il 26/9/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 26415/2024 Numero sezionale 638/2025 Numero di raccolta generale 26453/2025 Data pubblicazione 30/09/2025