Court dismisses appeal on jurisdiction, ruling Tribunal of Rome has competence despite apparent conflict in case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Lovrinic Andelo and others against the Tribunal of Rome's order transferring jurisdiction. The appellants argued for a remittal to the Grand Chamber due to a perceived contradiction between recent and older rulings regarding partial success in litigation costs. The Court rejected this, stating that the recent jurisprudence establishing the Tribunal's competence is the settled law and that the evolution of case law does not create a valid conflict requiring remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374, second comma, c.p.c.; Art. 92, second comma, c.p.c.: The Court of Cassation may not remit a case to the Grand Chamber when the apparent conflict between its own sections is merely diachronic, as the most recent jurisprudence establishes the settled legal position.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4012/2025 R.G. proposto da LOVRINIC ANDELO, CONTU ANTONIO CIRIACO e TRALICCI GINA , elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA (TRLGNI59H61H501E), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASTROPAOLO SABRINA (MSTSRN79E43L182D), STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S) -ricorrente - contro INTESA SANPAOLO S.P.A., BANCA D’ITALIA, POSTE ITALIANE S.P.A. -intimati - avverso l ’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 30651/2022 depositata il 23/01/2025.
R.g. n. 4012 del 2025 Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/09/2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA L’ordinanza del Tribunale di Roma impugnata con regolamento di competenza così ricostruisce i fatti di causa, per quanto ancora qui rileva. Gina Tralicci, nella sua qualità di creditrice procedente promuoveva, con atto di pignoramento, espropriazione forzata di crediti in danno della Intesa San Paolo s.p.a., quale debitrice esecutata per l’esazione della complessiva somma di € 931,82 in forza della ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva RGE. 1716/2002 emessa in data 11/02/2002 e pedissequo atto di precetto notificato.
La debitrice esecutata proponeva, ai sensi dell’art. 615, secondo comma, c.p.c., opposizione all’esecuzione, eccependo di avere estinto, la propria obbligazione pecuniaria tramite assegno circolare indebitamente rifiutato dalla creditrice procedente. Con ordinanza del 12/07/2012, il giudice dell’esecuzione sospendeva l’esecuzione e fissava il termine (sino al 30/11/2012) per riassumere il giudizio di merito dinanzi al Giudice competente per valore. Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di pace di Roma, questi, con sentenza n. 2070 del 2015, accoglieva l’opposizione proposta dalla debitrice esecutata e dichiarava l’inefficacia del precetto.
La creditrice procedente interponeva appello avverso la detta sentenza e all’esito del giudizio di secondo grado, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9539/2018, accertava la sussistenza del diritto di credito di Gina Tralicci di procedere esecutivamente limitatamente alle c.d. spese successive e ai correlati compensi di precetto e compensava interamente tra le parti in causa le spese del doppio grado di giudizio. R.g. n. 4012 del 2025 Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle Su istanza della creditrice procedente del 11/05/2018, il processo esecutivo (già rubricato n. 36344/2011 RGE) veniva riassunto.
La debitrice esecutata proponeva, ancora una volta, opposizione all’esecuzione (art. 615, secondo comma, c.p.c.) eccependo oltre all’illegittima inclusione nel precetto di voci non dovute, in compensazione un proprio maggiore credito di € 4.577,36. Con atti di intervento del 31/05/2019 e 29/11/2019 Ciriaco Antonio Contu, Gina Tralicci e Andelo Lovrinic chiedevano l’assegnazione di somme in virtù di titoli esecutivi vantati nei confronti del debitore esecutato. Il Giudice dell’esecuzione con ordinanza del 26/12/2021 accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l’esecuzione.
Gina Tralicci introduceva il giudizio di merito dinnanzi il Tribunale di Roma chiedendo di: “dichiarare l’infondatezza nel merito dell’opposizione all’esecuzione svolta da SPA INTESA nei confronti dell’esecutata e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di compensazione proposta dalla SPA INTESA SANPAOLO anche per inesigibilità dei crediti opposti in compensazione dall’originario insolvente, e ciò: -in quanto l’eccezione in parola contrasta con le norme cogenti ed imperative ex art. 2917 c.c.; - Poiché il de bito dell ’ attrice nei confronti di SPA INTESA SANPAOLO risulta pignorato da terzi soggetti a loro volta creditori del sub creditore. - In adesione della nuova domanda svolta dall’attrice con il presente giudizio dichiarare che la medesima è creditrice della SPA INTESA SANPAOLO di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad €.5.100,00 siccome documentalmente comprovato da ulteriori crediti che vanta l’attrice nei confronti dell’istituto bancario; -in ogni caso dichiarare infondata l’opposizione all’esecuzione difettando la prova dell’adempimento totale o quello tempestivo per gli intervenienti”.
R.g. n. 4012 del 2025 Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle Regolarmente costituitasi con comparsa di costituzione e risposta, Intesa San Paolo S.p.a. ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito, per esser competente il Giudice di pace. Nel merito, ha quindi contestato la fondatezza dell’atto di citazione in riassunzione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Disposta con ordinanza del 07/04/2023 l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca d’Italia e Poste Italiane S.p.A., alla luce di Cass. n. 13533/2021, si costituiva solo il terzo Poste.
Il Tribunale ha, quindi, affermato che, con sentenza n. 9539/2018, lo stesso Tribunale di Roma aveva dichiarato la sussistenza del diritto di Gina Tralicci di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. limitatamente alle cd. spese successive e ai correlati compensi di precetto e che ai sensi dell’art. 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede. Nel caso di specie trattasi della somma inferiore ad € 931,82, trattandosi si somme a titolo di spese residue e compensi di precetto e, che, pertanto, competente a decidere la controversia è il Giudice di pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c. applicabile.
Il Tribunale ha: - da un lato, escluso che l ’ eccezione di compensazione per € 4.577,36, formulata da Intesa Sanpaolo S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, estendesse il valore della procedura, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva e, pertanto, non valendo a modificare la competenza ai sensi dell’art. 35 c.p.c.; -sancito l’irrilevanza, infine, delle conclusioni dall’attore, laddove chiede di far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00: tanto dovendo ritenersi, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca esecutata, sicché neppure in R.g. n. 4012 del 2025 Ad. 12/09/2025; estensore:
C. Valle tal caso la circostanza poteva radicare la competenza dinnanzi al Tribunale.
2. L’ordinanza è impugnata con due motivi per regolamento di competenza da Andelo Lovrinic , Ciriaco Antonio Contu e Gina Tralicci. Poste Italiane S.p.a., Intesa San Paolo S.p.a. e la Banca d’Italia sono rimasti intimati. Il Procuratore Generale ha presentato conclusione per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 12/09/2025 con la quale, richiamate le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25, n. 5795/95 e n. 5774/25 emesse ex art. 49 cod. proc. civ. da questa Corte hanno insistito nella declaratoria della competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere le opposizioni alle esecuzioni sovrapponibili alla presente, quanto meno in accoglimento del motivo secondo; ed hanno insistito nella liquidazione delle spese di lite a favore del difensore antistatario, anche previa rimessione alle Sezioni Unite sulla seguente questione di diritto:
“se il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di rito, fattispecie che, peraltro, non integra mai l’ipotesi di soccombenza reciproca”. All’adunanza camerale del 12/09/2025 il Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti articolano il ricorso in due motivi.
1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 10 e 17 cod. proc. civ., rilevando che il regolamento di competenza devolve a questa Corte la “questione di competenza” in R.g. n. 4012 del 2025 Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle tutti i suoi possibili risvolti, esaminati o meno che siano ed indipendentemente dal fatto che siano stati criticati dal ricorrente. Il primo motivo è inammissibile, ossia è un non motivo, alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359/2005, seguita da numerose conformi, e ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.
Un., n. 7074/2017), secondo cui: «Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che - in quanto, per denunciare un errore, bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione - l ’ esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora -evenienza che nel caso di specie non ricorre -i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.».
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità della pronuncia sulla competenza exartt. 7, 10 e 35 c.p.c. , avendo il Tribunale «determinato il valore della causa con riguardo all’importo precettato», omettendo di considerare che essa ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma aveva chiesto dichiararsi l’infondatezza dell’eccezione di compensazione, ex adverso svolta, nonché per far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto R.g. n. 4012 del 2025 Ad. 12/09/2025; estensore:
C. Valle in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad €. 5.100,00. 2.1 Il secondo motivo è fondato. Varrà premettere che questa Corte, con ordinanza n. 30581/2024 -dopo aver ribadito il principio (già affermato da Cass.n. 37581/2021) per cui, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 c.p.c., occorre far esclusivo riferimento alla somma precettata, senza neppure tener conto dell’aumento della metà ex art. 546 c.p.c., nel caso di pignoramento presso terzi - ha affermato che l ’ opposizione con la quale si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra l’importo precettato e credito derivante da altro titolo esecutivo assurge ad eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa della creditrice intimante ed opposta.
Ed ha precisato che il criterio di cui all’art. 17 c.p.c., che attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata, non disegna affatto un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. A tale principio si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., con specifico riferimento agli odierni ricorrenti, Cass.n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114 del 2025).
La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da Intesa San Paolo S.p.A.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizioneconsentita a questa Corte R.g. n. 4012 del 2025 Ad. 12/09/2025; estensore:
C. Valle in sede di regolamento di competenza, l’individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale. Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; tanto che, perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe sempre il giudice concretamente adito ad essere non solo munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla (cfr.
Cass. n. 918 del 14/01/2025; Cass. n. 1058 del 16/01/2025; Cass. n. 4678 del 22/02/2025; Cass. n. 5774 del 4/03/2025; Cass. n. 5797 del 4/03/2025; Cass.n. 7114 del 17/03/2025).
3. Ne discende la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Le spese del presente regolamento di competenza possono essere compensate tra le parti poiché il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile.
Non può, infine, essere accolta la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione di diritto, sopra indicata, formulata in memoria dalla ricorrente sul presupposto di un ‹‹evidente contrasto›› tra sentenze di questa Corte, che hanno dato alla questione risposta positiva (al riguardo, la ricorrente richiama Cass.n. 3422/71, n. 5373/03, n. 17351/10 e n. 18503/14), e le più recenti ordinanze, sempre di questa Corte, che alla questione avrebbero R.g. n. 4012 del 2025 Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle dato risposta negativa (al riguardo la ricorrente richiama le ordinanze n. 918/25, n. 1058/25, n. 4678/25 e n. 5774/25 sopra richiamate).
In primo luogo, come si è rilevato, la ragione dirimente della compensazione, nei precedenti da ultimo richiamati ed in questa sede, non è stata l’applicazione del criterio della soccombenza parziale in caso di accoglimento non integrale della domanda, ma la combinata considerazione della novità (beninteso, negli esatti termini) della questione decisiva e della sopravvenienza in corso di causa della pronuncia di legittimità idonea a definire la controversia. Pertanto, la questione della parzialità della soccombenza è qui del tutto irrilevante.
In secondo luogo, sulle pure qui irrilevante questione neppure potrebbe ipotizzarsi un contrasto utilmente suscettibile di rimessione alle Sezioni Unite. Infatti, vero è che l’art. 374, secondo comma, c.p.c. prevede che il Primo Presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già deciso in senso difforme dalle sezioni semplici. Ma è anche vero che, ai fini della rimessione, il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico (e non diacronico), ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedente seguito: e, nel caso di specie, è evidente che l’approdo finale è ormai consolidato nel senso applicato nei provvedimenti pronunciati più di recente(in tema, su fattispecie analoga, si veda da ultimo Cass. n. 13759 del 22/05/2025).
D’altronde, l’evoluzione giurisprudenziale della Corte non nasce mai per opera spontanea della Corte, ma è indotta sempre dal tenore dei ricorsi individuali ad essa presentati. Dunque, se viè una giurisprudenza evolutiva, è perché ancora prima è evolutivo il tenore dei ricorsi; mentre è connaturata alla funzione giurisdizionale, che non è mai statica o pietrificata in un ente immutabile, la tensione al necessario adeguamento all’evoluzione R.g. n. 4012 del 2025 Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle della sensibilità degli interpreti e dell’ordinamento ed alle mutate istanze di questo.
P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovr