Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26444/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on jurisdictional grounds regarding civil vs labor court competence over tax liens.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26444/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Paolo Andrea Pusca's appeal against the Venice Court of Appeal's dismissal of his challenge to a tax lien. Pusca argued that the ordinary court lacked jurisdiction over the lien and the labor court over the social security contributions, but the court found these arguments inadmissible. The court held that the relationship between the civil and labor judges is internal to the judicial office and cannot be contested as a jurisdictional issue in this manner.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 77, 50 d.P.R. n. 602/1973; Art. 426, 427 c.p.c.: The relationship between the civil judge and the labor judge is internal to the judicial office and cannot be raised as a jurisdictional objection in ordinary proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional objection civil judge labor judge tax lien nullity ordinary court competence inadmissible appeal responsabilità per debiti ereditari petizione d'eredità retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 77, 50 d.P.R. n. 602/1973
17111 del 11/07/2017 ) le controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77 del d.P.R.
Art. 426, 427 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamento, al competente Ufficio di merito,da parte del ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 378 c.p
Ilricorrente ha depositato memoria ai sensi dell ’ art. 378 c.p.c.
art. 37 c.p
civ., per violazione e falsa applicazionedell’art. 37 c.p.c.
artt. 615 c.p
in relazione agli artt. 615 c.p.c.
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7152 del 17/03/2025
Nella specie, tuttavia, deve ritenersi che (Cass. n. 7152 del 17/03/2025) sussistono i presupposti per la pronuncia a Sezione semplice, ai sensi dell’art.
Cass. n. 14790 del 19/07/2016
Cass. n. 14790 del 19/07/2016 Rv.
Cass. n. 23891 del 9/11/2006
Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento, al competente Ufficio di merito,da parte del ricorrente, ai sensi dell ’ art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18365/2023 R.G. proposto da PUSCA PAOLO ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato TRIPODI ANTONIO (TRPNTN75B04L063A), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende , domiciliata digitalmente come per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 500/2023depositata il 06/03/2023;

R.g. n. 18365 del 2023 Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 12/09/2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Andrea Pusca impugnò, con atto di citazione del 4/11/2020, dinanzi al Tribunale di Treviso (la sentenza impugnata riporta, erroneamente, di Rovigo) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (in seguito, AdER) , un ’ iscrizione ipotecaria esattoriale per debiti erarialie per contributi previdenziali, affermando di essere venuto a conoscenza del vincolo nell ’ anno 2019, a seguito delle operazioni di accettazione di un’eredità con beneficio d’inventario, e chiese che il Tribunale ne dichiarasse la nullità e in subordine eccepiva la nullità dell’atto per omessa e (o) irrituale notificazione dell’intimazione di pagamento in violazione degli art. 77 e 50 del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973.

L’AdER si costituiva in causa, a ministero dell’Avvocatura dello Stato, e deduceva la carenza di interesse stante l ’ avvenuta cancellazione della misura e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione alle questioni concernenti l’iscrizione ipotecaria e la competenza del giudice del lavoro per le questioni contributivo-previdenziali. Il Tribunale di Treviso , con sentenza n. 497 del 19/03/2021 dichiarò il difetto di giurisdizione avuto riguardo alla materia tributaria, per esser ne munito il giudice tributario e la competenza del giudice del lavoro con riferimento all’iscrizione ipotecaria riferibile alle cartelle per contributi previdenziali.

Il Pusca ha impugnato la sentenza e la Corte d’appello di Venezia, nel ricostituito contraddittorio con l’AdER, ha rigettato l’impugnazione con la sentenza n. 500 del 6/03/2023. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione Paolo Andrea Pusca conatto affidato a un unico motivo . Risponde con controricorso l’AdER. Ilricorrente ha depositato memoria ai sensi dell ’ art. 378 c.p.c. R.g. n. 18365 del 2023 Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle All’adunanza camerale del 12/09/2025 il Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso prospetta una questione di giurisdizione, normalmente devoluta alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte. Nella specie, tuttavia, deve ritenersi che (Cass. n. 7152 del 17/03/2025) sussistono i presupposti per la pronuncia a Sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, primo comma, seconda parte c.p.c., atteso che le sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici.

Nella materia dell’iscrizione ipotecaria esattoriale per crediti tributari le Sezioni Unite di questa Corte, come sarà esposto, hanno già adeguatamente affrontato e risolto il profilo della giurisdizione. Il ricorso, pertanto, può essere deciso dalla Sezione semplice. Il ricorso è, invero,articolato su di un unico motivo in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 1 e 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazionedell’art. 37 c.p.c. in relazione agli artt. 615 c.p.c. ed art. 77 del d .P.R. n. 602 del 19 73 , per avere la Corte d ’ appello dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del g iudice tributario e la formazione del giudicato del capo della sentenza di primo grado che dichiarava l’incompetenza per materia del giudice civile del Tribunale in funzione di giudice del l avoro dello stesso Ufficio giudiziario.

Il ricorrente deduce l’erroneità della decisione di merito, in considerazione della giurisprudenza di questa Corte sulla materia R.g. n. 18365 del 2023 Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle dell’ipoteca a tutela di crediti tributari e del relativo fermo, richiamando pronunce che la attribuiscono al giudice civile. Il motivo è infondato, in quanto nella specie si tratta , pacificamente, di crediti tributari e pertanto, alla stregua della giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass. n. 12397 del 07/05/2024 Rv. 671072 -01 e già S ez. U n. 17111 del 11/07/2017 ) le controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi ‒ciascuno per il proprio àmbito ‒ se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari e trattandosi comunque di controversia attinente l’iscrizione di ipotecadi cui all’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Allo stato è incontroverso: c he i crediti per i quali l ’ iscrizione ipotecaria è stata presa sono di natura tributaria o afferenti all’ambito contributivo previdenziale; che la pronuncia sulla giurisdizione attiene esclusivamente alla domanda riferita ai crediti tributari; che su quella riferita ai crediti contributivi è stata dichiarata l’incompetenza in favore del giudice del lavoro. Nella specie, inoltre, il Pusca non ha fatto valere, oltre all’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, alcuna specifica pretesa risarcitoria o, quantomeno, tanto non risulta dai passi degli atti delle fasi di merito ritualmente riprodotti nel solo rilevante ricorso introduttivo del presente giudizio, fermo restando che anche un’eventuale domanda per responsabilità processuale, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., avrebbe la propria sede naturale – per la sussistenza di una vera e propria competenza funzionale – nella giurisdizione tributaria, ossia dinanzi al giudice come sopra R.g. n. 18365 del 2023 Ad. 12/09/2025; estensore:

C. Valle individuato (Cass. n. 9152 del 16/04/2013) e, inoltre, non risulta proposta alcuna azione nei confronti del concessionario ai sensi dell’art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 (ora abrogato dal d.l.gs. n. 33 del 24/03/2025). Con riguardo, pertanto, all’ipoteca per i crediti tributari, in applicazione della richiamata giurisprudenza, deve ritenersi l’attribuzione della giurisdizione al giudice tributario, sicché la sentenza della Corte territoriale merita conferma. Con riferimento al vincolo imposto in relazione al le cartelle esattoriali per contributi previdenziali il Collegio ritiene che non si trattasse di questione di competenza o di giurisdizione, poiché il rapporto tra giudice civile e giudice del lavoro, anche qualora l’Ufficio giudiziario di primo o secondo grado sia diviso in sezioni, non si pone mai in detti termini, ma semmai quale rapporto interno tra giudici dello stesso ufficio(tra molte si veda:

Cass. n. 14790 del 19/07/2016 Rv. 640707 - 01) , da regolare mediante riferimento della questione al capo dell’ufficio giudiziario stesso ovvero mediante gli strumenti processuali di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che, dopo la soppressione dell’ufficio del pretore, la questione di competenza può verificarsi solo nel rapporto con il giudice di pace o la sezione specializzata agraria con esclusione anche della questione di competenza con la sezione societaria dello stesso Tribunale (Cass.n. 23891 del 9/11/2006).

La questione del rapporto tra giudice civile e giudice del lavoro non, è pertanto, stata idoneamente proposta nelle fasi di merito e in questa stessa fase di legittimità, non avendo il Pusca specificato il quando e il modo della contestazione mossa avverso il capo di decisione relativo alla trasmissione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, e deve pertanto, essere ritenuta inammissibile. In via dirimente, non risulta (anche in questo caso, dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte e, in primo luogo, dal R.g. n. 18365 del 2023 Ad. 12/09/2025; estensore:

C. Valle solo rilevante ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità) che la - benché, per quanto visto, impropria - declinatoria di competenza in favore del giudice del lavoro sia stata impugnata nelle forme di legge. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono regolate come da dispositivo. Atteso l’esito del ricorso deve da rsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento, al competente Ufficio di merito,da parte del ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 /05/ 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 . 900,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Uff ici o di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del com