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Ordinanza — n. 26443/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming insufficient description in eviction notice violates civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26443/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Federico Raffaele's appeal against a first-instance ruling that dismissed his opposition to an eviction notice. Raffaele argued the notice lacked sufficient description of the property under civil procedure and civil code provisions, but the court found the description adequate for identification. Consequently, the appeal was dismissed, and Raffaele was ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.c.; Art. 480 c.p.c.; Art. 2826 c.c.; Art. 555 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A summary description in an eviction notice is sufficient if it allows the recipient to identify the targeted immovable property, without requiring a detailed inventory or analogical interpretation of the law.

Parole chiave

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eviction notice description summary description requirement identification of immovable property opposition to execution civil procedure code violation opposizione decisione di non sollevare obiezioni titolo di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.c.
5782 del 3/11/1982) richiamata dalla difesa di Raffaele Federico si limita ad affermare che nel precetto per rilascio deve esservi, ai sensi dell’art. 605 cod.
Art. 480 c.p.c.
Art. 2826 c.c.
o all ’ art. 2826 c.c .
Art. 555 c.p.c.
605 c.p.c., che non richiama l’art. 555 c.p.c.,che richiede – al ben diverso fine della R.g.
Art. 360 c.p.c.
e 555 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 325 c.p.c.
Art. 13 d.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamentoda parte del ricorrente e al competente U fficio di merito, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 378 c.p
art. 605 c.p
5782 del 3/11/1982) richiamata dalla difesa di Raffaele Federico si limita ad affermare che nel precetto per rilascio deve esservi, ai sensi dell’art. 605 cod.
art. 555 c.p
605 c.p.c., che non richiama l’art. 555 c.p.c.,che richiede – al ben diverso fine della R.g.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2579 del 26/04/1982
Cass. n. 812 del 20/02/1978
Cass. n. 812 del 20/02/1978; Cass.
Cass. n. 2485 del 9/08/1962
812 del 20/02/1978; Cass. n. 2485 del 9/08/1962); peraltro, la stessa pronuncia (Cass.
Cass. n. 5782 del 3/11/1982
2485 del 9/08/1962); peraltro, la stessa pronuncia (Cass. n. 5782 del 3/11/1982) richiamata dalla difesa di Raffaele Federico si limita ad affermare che nel precetto per rilascio deve esservi, ai sensi dell’art.
Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamentoda parte del ricorrente e al competente U fficio di merito, ai sensi dell ’ art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17744/2023 R.G. proposto da FEDERICO RAFFAELE, rappresentato e difeso d a ll ’ avvocato FIORDORO ANTONIO (FRDNTN59D14L245T) unitamente all’avvocato TRAMONTANO ANGELA (TRMNGL67D62G813F), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente - contro FEDERICO ANTONIO, FEDERICO MARIA MADDALENA rappresentati e difesi dall’avvocato DESTRA GIOACCHINO (DSTGCH60M31L245W), domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - nonchécontro GRIMALDI MARIANNA -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 1712/2023depositata il 9/06/2023 ;

R.g. n. 17744 del 2023; Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/09/2025,dal Consigliere relatore Cristiano Valle; Ritenuto che: Federico Raffaele propose opposizione agli atti esecutivi, dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell’avviso di rilascio di un immobile adibito ad autocarrozzeria, sito in Boscoreale, alla via Parrelle, n. 289; l’opposizione, dopo la fase interinale, articolata in un primo decreto di sospensione e una successiva ordinanza di revoca della sospensione, venne iscritta a ruolo dagli opposti Marianna Grimaldi, Maria Maddalena e Antonio Federico, che chiesero che essa fosse dichiarata inammissibilee, comunque , rigettata ; il Tribunale di Torre Annunziata , con sentenza n. 1712 del 9/06/2023, ha rigettato l’opposizione; avverso la sentenza, resa in unico grado, propone ricorso per cassazione,con un sol o motivo , Federico Raffaele; resistono con controricorso Maria Maddalena e Antonio Federico;

Marianna Grimaldi è rimasta intimata; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; i controricorrentihanno depositato memoria ai sensi dell ’ art. 378 c.p.c.per l’adunanza camerale del 12/09/2025, alla quale i l Collegio haassunto la causa in decisione e riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni; Considerato che: il ricorso è procedibile, in quanto in atti vi è la copia notificata della sentenza, con prova che la notifica del provvedimento è stata effettuata a Raffaele Federico il 6/07/2023; il ricorso per cassazione è stato notificato il 4/09/2023 e, quindi, tempestivamente, ossia nei sessanta giorni, di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c.,dalla notifica della sentenza impugnata (non R.g. n. 17744 del 2023;

Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle applicandosi la sospensione dei termini in periodo ferrale, trattandosi di opposizione esecutiva, da ultimo Cass. n. 5058 del 26/02/2025) e, peraltro, gli stessi controricorrentinel controricorso ammettono la notifica indata 4/09/2023, ossia nel termine breve di impugnazione per cassazione; il motivo di ricorso è per violazione e falsa applicazione degli artt. 605, primo comma e 480 c.p.c.,2826 c.c. e 555 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; Raffaele Federico deduce l’insufficiente descrizione,nel preavviso di rilascio, dell’immobile da rilasciare, in quanto nella via Parrelle del Comune di Boscoreale, al civico n. 289 vi sarebbero più immobili e ciascuno di essi sarebbe suscettibile di essere identificato quale autocarrozzeria; l’unicomotivo di ricorso è infondato; nella specie, la difesa di Raffaele Federico nel proprio atto difensivo dà atto che nella sentenza n. 784 del 2015 del Tribunale di Torre Annunziata, ossia nel titolo esecutivo posto a base della procedura di rilascio, i beni immobili erano così descritti « accertata l’illegittima detenzione dell’appartamento al piano rialzato, di una cantinola con bagno, di un vano e di un garage al piano rialzato, nonché di altro immobile destinato ad autocarrozzeria con spiazzo antistante in Boscoreale, alla via Parrelle, 289» e deduc e che il precetto gli intimava il rilascio di uno solo degli «immobili alla via Parrelle n. 289», ossia del solo immobile destinato ad autocarrozzeria con spiazzo antistante e riproduce nel corpo del ricorso il preavviso di rilascio; in tal modo il ricorrente dimostra di avere avuto ben presente quale fosse il bene immobile del quale gli veniva intimato il rilascio, ossia l’autocarrozzeria, considerata quale composta di più vani e lo spiazzo antistante ad essa, a prescindere, quindi, dall’identificazione catastale del bene, in alcun modo prevista dall’art. 605 c.p.c., che non richiama l’art. 555 c.p.c.,che richiede – al ben diverso fine della R.g. n. 17744 del 2023;

Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle fruibilità dei dati oggetto della pubblicità cui la circolazione dei diritti reali sugli immobili è soggetta –un più elevato grado di specificità in ordine all’identificazione dell’immobile da espropriare; in diritto deve, invero, ribadirsi che il grado di specificità d ella descrizione dell’immobile di cui all’art. 605 c.p.c. è meno intenso di quello di cui all’art. 555 c.p.c. e,comunque, l ’ identificazione del bene immobile da rilasciare era stata già compiuta, come deducono i controricorrenti nel loro atto difensivo, dal consulente tecnico nominato dall’ufficiale giudiziario al fine di dare corso alle operazioni di rilascio, che effettivamente si erano oramai concluse al momento della proposizione dell’opposizioneagli atti esecutivi; alla stregua della giurisprudenza di legittimità, risalente in materia (confortata dalla dottrina pressoché unanime), i dati identificativi del bene immobile da rilasciare possono essere ricavati anche in forza della descrizione contenuta nel titolo esecutivo o mediante un semplice richiamo al titolo esecutivo (Cass. n. 2579 del 26/04/1982;

Cass. n. 812 del 20/02/1978; Cass. n. 2485 del 9/08/1962); peraltro, la stessa pronuncia (Cass. n. 5782 del 3/11/1982) richiamata dalla difesa di Raffaele Federico si limita ad affermare che nel precetto per rilascio deve esservi, ai sensi dell’art. 605 cod. proc. civ., la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l’indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione; vieppiù inconferente è il riferimento al procedimento di interpretazione analogica, che pure il ricorrente opera al fine di avvalorare la propria tesi difensiva, in quanto la norma di cui all’art.605 c.p.c.

è sufficientemente chiara e completa e nondeve essere integrata mediante altra norma e, infine, noncontiene alcun rinvio esplicito, o implicito , all ’ art. 555 c.p.c. o all ’ art. 2826 c.c . : sicché difettano gli stessi presupposti dell’invocata analogia; R.g. n. 17744 del 2023; Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle nella specie, pertanto, la descrizione contenuta nell ’ intimazione di rilascio e sopra riportata consentiva all ’ intimato di identificare il bene immobile del quale gli era ordinato lo sgombero; diverso discorso sarebbe stato a farsi per la corrispondenza o meno dell’immobile in concreto aggredito con la procedura esecutiva a quello descritto nel titolo: ma tale specifica doglianza, in tali esatti termini, non risulta essere stata proposta (e, a tutto concedere, avrebbe integrato poi un’opposizione ad esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., la cui definizione si sarebbe avuta con sentenza non immediatamente ricorribile per cassazione, ma appellabile); il ricorso è, pertanto, rigettato; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono l a soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espettata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore dei controricorrenti; atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamentoda parte del ricorrente e al competente U fficio di merito, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M la Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore de i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Gioacchino Destra;

R.g. n. 17744 del 2023; Ad. 12/09/2025; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ein favore del co mpet ente U ff i cio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1- bis ,