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Decreto — n. 26435/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26435/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26435/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22384/2024 R.G. proposto da: SCUOPPO DESIREE, elettivamente domiciliata in SASSUOLO, Via Ottorino Respighi n. 61, presso lo studio dell’avvocato FABBRI GIAN LUCA (FBBGLC65B17I462O) pec gianluca.fabbri@ordineavvmodena.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA (ACER) -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.746/2024 depositata il 15/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; considerato che, nel predetto termine di quaranta giorni, la parte ha depositato rinuncia al ricorso, confermando espressamente la volontà di rinunciare alla decisione; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26435/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 22384/2024 R.G. proposto da: SCUOPPO DESIREE, elettivamente domiciliata in SASSUOLO, Via Ottorino Respighi n. 61, presso lo studio dell’avvocato FABBRI GIAN LUCA (FBBGLC65B17I462O) pec gianluca.fabbri@ordineavvmodena.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA (ACER) -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.746/2024 depositata il 15/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; considerato che, nel predetto termine di quaranta giorni, la parte ha depositato rinuncia al ricorso, confermando espressamente la volontà di rinunciare alla decisione; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di difesa spese di gratuito patrocinio anticipi delle spese diritto a un difensore ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22384/2024 Numero sezionale 635/2025 Numero di raccolta generale 26435/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22384/2024 R.G. proposto da: SCUOPPO DESIREE, elettivamente domiciliata in SASSUOLO, Via Ottorino Respighi n. 61, presso lo studio dell’avvocato FABBRI GIAN LUCA (FBBGLC65B17I462O) pec gianluca.fabbri@ordineavvmodena.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA (ACER) -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.746/2024 depositata il 15/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; considerato che, nel predetto termine di quaranta giorni, la parte ha depositato rinuncia al ricorso, confermando espressamente la volontà di rinunciare alla decisione; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 22384/2024 Numero sezionale 635/2025 Numero di raccolta generale 26435/2025 Data pubblicazione 30/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23/09/2025 IL PRESIDENTE Lina Rubino Numero registro generale 22384/2024 Numero sezionale 635/2025 Numero di raccolta generale 26435/2025 Data pubblicazione 30/09/2025