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Ordinanza — n. 26255/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to timely withdrawal by appellant with acceptance of respondent's costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26255/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant timely withdrew the case, accepting the respondent's costs. Francesca D'Apolito had previously lost a false accusation claim against the City of Milan, which she then appealed to the Supreme Court. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings and no further uniform contribution payment was required.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The filing of a withdrawal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the proceedings without the need for a ruling on costs or additional uniform contribution payments.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings acceptance of costs uniform contribution payment false accusation claim legittimazione a ricorrere opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
a spese compensate con integrale accettazione del Comune di Milano; deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio di legittimità e non vi èluogo a pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c., vista la posizione assunta al riguardo dal controricorrente (cfr.
articolo 390 c.p
5009/2016, che le aveva disatteso querela di falso; la controparte, cioè il Comune di Milano, si è difesa con controricorso; in data 2 maggio 2025 Francesca D’Apolito ha depositato tempestivo atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 2, ord. 8 giugno 2022 n. 18368
Cass. sez. 2, ord. 8 giugno 2022 n. 18368; v.
Cass. sez. 3, ord., 15 luglio 2005, n. 15016
anche procura del Comune e Cass. sez. 3, ord., 15 luglio 2005, n. 15016); nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v.
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175
Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art.
Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071
Cass. sez.3, ord. 5 dicembre 2023 n.34025
19071 e Cass. sez.3, ord. 5 dicembre 2023 n.34025), P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità per sopra
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11957/2023 R.G. proposto da D'APOLITO FRANCESCA, elettivamente domiciliatain ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato RAPANA' GIUSEPPE (RPNGPP68R24D969E), rappresentat a e difes a dall'avvocato BAGNATO ANTONIO (BGNNTN62B01B354B), con domiciliazione digitaleex lege -ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), BARTOLOMEO ANGELA (BRTNGL66E49F205S), AUTIERI MARIAROSARIA (TRAMRS63P42F205T), PELUCCHI ANNALISA (PLCNLS74L66F205T) e LICCIARDO SABRINA MARIA (LCCSRN68A48C342L) , con domiciliazione digitaleex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 799/2023,depositata il 7 marzo 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Francesca D’Apolito ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 799/2023,con cui la Corte d'appello di Milano aveva rigettato il suo gravame che era stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5009/2016, che le aveva disatteso querela di falso; la controparte, cioè il Comune di Milano, si è difesa con controricorso; in data 2 maggio 2025 Francesca D’Apolito ha depositato tempestivo atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 390 c.p.c. a spese compensate con integrale accettazione del Comune di Milano; deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio di legittimità e non vi èluogo a pronuncia sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c., vista la posizione assunta al riguardo dal controricorrente (cfr.

Cass. sez. 2, ord. 8 giugno 2022 n. 18368; v. anche procura del Comune e Cass. sez. 3, ord., 15 luglio 2005, n. 15016); nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformi Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071 e Cass. sez.3, ord. 5 dicembre 2023 n.34025), P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità per sopra