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Decreto — n. 26226/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26226/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26226/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23289/2024 R.G. proposto da : MAURIELLO MARIA ANNA, MAURIELLO ANDREA, DE CESARE MICHELINA, MAURIELLO ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocatoCARRELLA ANTONIO (CRRNTN72S26I438B) -ricorrenti- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoNARDONE ANTONIO (NRDNTN65M21Z133D) -controricorrente- nonchécontro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n.3295/2024 depositata il 25/03/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26226/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo recupero dei costi spese susseguenti spese di difesa conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23289/2024 R.G. proposto da : MAURIELLO MARIA ANNA, MAURIELLO ANDREA, DE CESARE MICHELINA, MAURIELLO ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocatoCARRELLA ANTONIO (CRRNTN72S26I438B) -ricorrenti- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoNARDONE ANTONIO (NRDNTN65M21Z133D) -controricorrente- nonchécontro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n.3295/2024 depositata il 25/03/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 05/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale: tanto valendo anche per il giudizio di revocazione di sentenza su opposizione esecutiva, come ribadito, da ultimo, da Cass. 13/06/2024, n. 16535; e come ricordato pure dalla proposta di definizione accelerata sopra richiamata) dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così